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Ordinanza

Ordinanza del 07/01/2019 n. 149 - Corte di Cassazione

Accertamento Imposte - Accertamento sintetico - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione chiarisce che, nell’accertamento sintetico ex art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve documentare non solo la disponibilità di redditi ulteriori, esenti o soggetti a ritenuta, ma anche elementi oggettivi che ne dimostrino o rendano plausibile l’utilizzo per le spese contestate. Nel caso esaminato, il ricorso al credito al consumo e bancario è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’acquisto di un motociclo, mentre è stata considerata generica la prova relativa al mantenimento dell’abitazione. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio.

Accertamento sintetico IRPEF: prova documentale contraria e rilevanza del finanziamento

Accertamento sintetico IRPEF e oggetto della controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2008, emesso nei confronti di B.C. mediante determinazione sintetica del reddito. La Commissione tributaria provinciale di Forlì aveva respinto l’impugnazione del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva accolto il suo appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.

Onere della prova a carico del contribuente

La Corte richiama l’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e la propria giurisprudenza, secondo cui l’accertamento sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente deriva, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

La prova contraria non può tuttavia limitarsi alla dimostrazione astratta dell’esistenza o della disponibilità di ulteriori redditi. Il contribuente deve produrre idonea documentazione relativa:

  • all’entità dei redditi ulteriori;
  • alla durata del loro possesso;
  • a circostanze oggettive e sintomatiche che consentano di collegare tali disponibilità alle spese o agli incrementi patrimoniali contestati.

La finalità della documentazione è dimostrare che le somme non siano state destinate ad altri impieghi, come ulteriori investimenti finanziari, e che siano pertanto effettivamente riferibili alle spese considerate nell’accertamento sintetico.

Rilevanza del credito al consumo e del finanziamento bancario

La Corte ritiene corretta la valutazione della Commissione regionale secondo cui la documentazione prodotta dal contribuente, riguardante il ricorso al credito al consumo e bancario, era sufficiente a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme impiegate per l’acquisto del motociclo.

In materia di accertamento sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali, il contribuente può giustificare la spesa dimostrando l’accensione di un mutuo o di un finanziamento di durata ultrannuale. Il finanziamento non elimina la capacità contributiva sottostante, ma la diluisce nel tempo, impedendo di imputare automaticamente l’intero esborso a redditi non dichiarati nell’anno accertato.

È stata ritenuta sufficiente la prova dell’esistenza del mutuo o del finanziamento. Non è invece necessario dimostrare anche le ragioni dell’erogazione del credito o le garanzie prestate a sostegno dell’operazione.

Spese di mantenimento dell’abitazione

Diversa è stata la valutazione relativa alle spese di mantenimento dell’abitazione. Il contribuente era proprietario, insieme alla madre convivente, del 50% di un appartamento di 110 metri quadrati e aveva sostenuto che le spese necessarie al mantenimento dell’immobile fossero state sostenute dalla madre anche per la quota a lui riferibile.

La Corte ha ritenuto tale prova generica. La motivazione della Commissione regionale si limitava ad affermare che poteva fondatamente presumersi il sostenimento delle spese da parte della madre, senza fornire elementi concreti e senza verificare, in particolare:

  • l’effettiva disponibilità, da parte della madre, di redditi adeguati;
  • la continuità del possesso di tali redditi nel periodo rilevante;
  • la concreta riferibilità alla madre delle spese imputate alla quota del contribuente.

La mera convivenza o la generica possibilità che un familiare abbia sostenuto le spese non è quindi sufficiente a dimostrare l’origine non reddituale della capacità di spesa accertata.

Esito del giudizio

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto nei limiti indicati dalla Corte. La sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi enunciati dalla Corte, rivalutando la prova relativa alle spese di mantenimento dell’abitazione e provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta a Roma il 6 dicembre 2018 e depositata in cancelleria il 7 gennaio 2019.

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