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Ordinanza

Ordinanza del 04/01/2019 n. 115 - Corte di Cassazione

Accertamento Imposte - Competenze e poteri degli uffici - Accertamento catastale - Revisione classamento - Obbligo di motivazione .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando l’annullamento di un avviso di riclassamento catastale adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. La revisione per microzone è legittima, ma l’atto deve indicare in modo rigoroso e intellegibile gli elementi concreti che hanno determinato la nuova classificazione della singola unità immobiliare; non sono sufficienti il generico richiamo allo scostamento tra valori di mercato e catastali o riferimenti indistinti a interventi pubblici e privati. La sospensione del giudizio tributario in attesa del processo amministrativo non era obbligatoria. Ricorso rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione della contribuente.

Revisione catastale per microzone e obbligo di motivazione del nuovo classamento

Revisione del classamento catastale per microzone

La pronuncia riguarda la legittimità di un avviso di riclassamento catastale emesso dall’allora Agenzia del territorio su richiesta del Comune di Lecce, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. L’atto aveva modificato le classi catastali dell’immobile, determinando un aumento della rendita catastale, nell’ambito della revisione dei parametri delle microzone comunali.

La revisione per microzone è stata ritenuta, in linea generale, legittima. Tuttavia, il fatto che l’operazione abbia carattere diffuso e riguardi una determinata microzona non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare il diverso classamento della singola unità immobiliare.

Svolgimento del processo

La contribuente aveva impugnato l’avviso di riclassamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce aveva accolto il ricorso, rilevando il difetto di motivazione in ordine ai miglioramenti realizzati nella microzona rispetto alla situazione esistente al momento del classamento originario.

La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, osservando che il provvedimento conteneva soltanto riferimenti generici:

  • ai rapporti tra le microzone;
  • allo scostamento tra tali rapporti;
  • ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento;
  • alla richiesta del Comune di Lecce di attivare la revisione parziale del classamento.

Secondo la Commissione regionale, mancava invece l’indicazione dei fatti e delle circostanze concreti che avevano determinato il nuovo classamento.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

Questione della sospensione del giudizio

Con il primo motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudizio tributario avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del processo amministrativo relativo alla legittimità degli atti presupposti all’avviso di classamento.

La Corte ha respinto la censura. La sentenza impugnata era stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015, quando non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Avrebbe potuto trovare applicazione, eventualmente, l’art. 337, comma 2, c.p.c., che consente la sospensione facoltativa quando in un processo venga invocata l’autorità di una sentenza impugnata in altro giudizio, ma tale disposizione non impone al giudice di sospendere il processo.

La Corte ha inoltre precisato che l’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 consente la sospensione del processo tributario nei rapporti con processi non tributari soltanto nelle ipotesi espressamente previste, ossia quando sia stata proposta querela di falso oppure debba essere risolta una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Nessuna di tali situazioni ricorreva nel caso concreto.

Non era applicabile neppure l’art. 39, comma 1-bis, del medesimo decreto, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 156/2015, perché tale disposizione riguarda la pregiudizialità tra controversie tributarie, mentre la questione invocata dall’Agenzia riguardava un giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato.

Obbligo di motivazione dell’avviso di riclassamento

Con il secondo motivo, l’Agenzia ha sostenuto che non fosse necessario indicare nell’avviso le specifiche caratteristiche dell’immobile, poiché non si sarebbe trattato di una revisione puntuale del classamento, ma di un adeguamento generalizzato delle rendite catastali nelle microzone caratterizzate da anomalie nel rapporto tra valori di mercato e valori catastali.

La Corte ha ritenuto infondato anche questo motivo. In materia di estimo catastale, quando il nuovo classamento è adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’atto non può limitarsi a richiamare:

  • il significativo scostamento tra il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona e il rapporto medio delle altre microzone comunali;
  • gli atti amministrativi presupposti;
  • la richiesta del Comune di procedere alla revisione.

È necessario che dall’atto risultino gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Tali elementi possono riguardare, tra l’altro:

  • la qualità urbana del contesto, comprese infrastrutture e servizi;
  • la qualità ambientale della zona di mercato immobiliare, anche con riferimento al pregio o al degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici;
  • le caratteristiche edilizie dell’edificio e dell’unità immobiliare;
  • l’esposizione, il grado di rifinitura e gli altri elementi rilevanti per l’attribuzione della classe.

Insufficienza dei riferimenti generici agli interventi di riqualificazione

La Corte ha escluso che possano ritenersi sufficienti formule generiche come il richiamo a:

  • interventi pubblici di riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano;
  • interventi privati di ristrutturazione degli edifici.

Tali indicazioni, se non accompagnate dalla specificazione degli interventi, della loro incidenza sulla microzona e del collegamento concreto con il nuovo classamento dell’immobile, non consentono al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa catastale.

La motivazione deve permettere al contribuente di:

  • individuare agevolmente il presupposto della riclassificazione;
  • valutare consapevolmente se proporre impugnazione;
  • contestare efficacemente sia l’an sia il quantum della maggiore pretesa;
  • predisporre le proprie difese sulla base degli elementi effettivamente posti a fondamento dell’atto.

La motivazione delimita inoltre l’oggetto dell’eventuale contenzioso, poiché l’Ufficio non può introdurre in giudizio ragioni diverse da quelle indicate nell’avviso.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

La decisione richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, in materia di revisione del classamento per microzone;
  • art. 7 della L. n. 212/2000, relativo all’obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria;
  • artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., in materia di sospensione del processo;
  • art. 39, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, sui casi di sospensione del processo tributario;
  • D.Lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 1, lett. o), che ha introdotto l’art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992;
  • Cass., Sezioni Unite, n. 7665/2016, sull’obbligo di indicare la revisione dei parametri della microzona e le ragioni connesse ai miglioramenti concreti del contesto urbano;
  • Corte costituzionale, sentenza n. 249/2017, che ha ritenuto non irragionevole la revisione per microzone, sottolineando però la necessità di una motivazione rigorosa sugli elementi che hanno inciso sul classamento della singola unità;
  • Cass. nn. 25960/2018, 23792/2018, 17413/2018, 17412/2018, 8741/2018, 22900/2017, 3156/2015 e 11477/2018.

Esito della controversia

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione che aveva annullato l’avviso di riclassamento per difetto di motivazione.

Poiché la contribuente non si era costituita, la Corte non ha adottato alcuna statuizione sulle spese processuali. La decisione è stata assunta a Roma il 22 novembre 2018 e depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2019.

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