Ordinanza del 04/01/2019 n. 104 - Corte di Cassazione
Accertamento Imposte - Competenze e poteri uffici - Indagini bancarie - Presunzione legale - Onere della prova - Redditi di lavoro dipendente - Applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che la presunzione legale prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 si applica anche ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente. Il contribuente deve dimostrare analiticamente che ciascuna movimentazione bancaria è estranea a fatti imponibili. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese di € 4.000 e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Accertamenti bancari nei confronti di lavoratori dipendenti e onere di prova del contribuente
Accertamenti bancari e presunzione legale
La decisione riguarda la legittimità di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, fondato sulle movimentazioni bancarie della contribuente ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato redditi diversi non dichiarati, desunti dai dati acquisiti mediante indagini bancarie.
La questione centrale concerne l’applicabilità della presunzione bancaria a una contribuente titolare di redditi di lavoro dipendente, e non di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
Svolgimento del processo
La contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento sostenendo che le movimentazioni bancarie non potessero fondare la contestazione di redditi diversi nei suoi confronti, in assenza della titolarità di redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo di portata generale la possibilità di contestare redditi non dichiarati sulla base delle movimentazioni bancarie. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, precisando che spettava alla contribuente dimostrare la provenienza delle somme e chiarire se esse fossero già state tassate oppure non soggette a imposizione.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Censure della contribuente
La contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 6, 8 e 67 e seguenti del TUIR, nonché degli artt. 32, 38 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
In particolare, ha sostenuto che l’Ufficio avrebbe dovuto indicare e motivare la categoria reddituale nella quale collocare le operazioni finanziarie contestate. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 non costituirebbe una norma autonoma idonea a legittimare l’accertamento nei confronti di qualunque intestatario di un conto corrente, ma una disposizione che, nell’ambito di accertamenti fondati sugli artt. 38 e 39 dello stesso decreto, introduce un’agevolazione probatoria a favore dell’Amministrazione finanziaria.
La contribuente ha richiamato, a sostegno della propria tesi, Cass. n. 23852 del 2009.
Principio affermato dalla Corte
La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in materia di indagini bancarie, il contribuente deve superare la presunzione legale prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972.
A tal fine, non è sufficiente fornire spiegazioni generiche o una ricostruzione complessiva delle entrate, ma occorre dimostrare analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione bancaria rispetto a fatti imponibili. Nel caso esaminato, tale dimostrazione non risultava fornita.
La presunzione opera in relazione ai dati e agli elementi acquisiti tramite le indagini bancarie, che possono essere posti a base degli accertamenti e delle rettifiche quando il contribuente non dimostri alternativamente:
- di aver tenuto conto delle somme nella determinazione del reddito soggetto a imposta;
- oppure che le somme e le operazioni non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Applicabilità ai redditi di lavoro dipendente
La Corte ha escluso che l’applicazione della presunzione dipenda dalla qualifica soggettiva del contribuente. L’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha infatti portata generale e può essere applicato anche nei confronti di soggetti che possiedono esclusivamente redditi di lavoro dipendente.
La presunzione, pertanto, opera nei confronti di:
- imprenditori;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori dipendenti;
- altri contribuenti destinatari di accertamenti fiscali fondati su movimentazioni bancarie.
La Corte ha richiamato Cass. n. 15050 del 2 luglio 2014, secondo cui la norma trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi proprio in ragione della generalità del suo disposto.
Riferimenti giurisprudenziali e normativi
La decisione richiama:
- art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo ai poteri degli uffici e alle indagini bancarie;
- art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di accertamenti IVA;
- artt. 38-41 del d.P.R. n. 600 del 1973, concernenti gli accertamenti delle imposte sui redditi;
- artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, relativi agli accertamenti IVA;
- Cass. n. 10480 del 3 maggio 2018, sull’onere del contribuente di dimostrare analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione bancaria a fatti imponibili;
- Cass. n. 15050 del 2 luglio 2014, sull’applicabilità generale della presunzione bancaria;
- Cass. n. 23852 del 2009, richiamata dalla contribuente a sostegno della diversa interpretazione dell’art. 32.
Esito del giudizio
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, poiché la contribuente non aveva superato la presunzione legale mediante una prova analitica riferita alle singole movimentazioni bancarie. La sua qualifica di lavoratrice dipendente è stata considerata irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Spese e contributo unificato
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
La decisione è stata assunta a Roma il 22 novembre 2018 e depositata in cancelleria il 4 gennaio 2019.
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