Ordinanza del 08/01/2019 n. 218 - Corte di Cassazione
Accertamento doganale - Violazione del diritto di difesa - Informativa antifrode comunitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso di C. I. s.r.l. contro l’accertamento per dazi e IVA relativo al 2005. La mancata concessione del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non determina l’annullamento dell’atto, poiché la revisione doganale derivava da un’informativa OLAF vincolante per l’Agenzia delle Dogane e l’audizione della società non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. È inoltre esclusa l’esimente della buona fede prevista dall’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, quando l’errore dell’amministrazione consiste nella ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore sull’origine della merce. Spese compensate e disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Accertamento doganale, diritto di difesa e buona fede dell’importatore in presenza di un’informativa OLAF
Accertamento doganale e diritto di difesa
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da C. I. s.r.l. contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della società contro un avviso di accertamento relativo a dazi doganali e IVA per l’anno 2005.
La controversia concerne, da un lato, la mancata concessione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e, dall’altro, la possibilità di invocare la buona fede dell’importatore ai fini dell’esenzione dalla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi ai sensi dell’art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992.
Motivi del ricorso
Il ricorso era fondato su due motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per la mancata concessione del termine di sessanta giorni tra la notifica del processo verbale di constatazione e l’atto di rettifica dell’accertamento;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, sostenendo la ricorrente che ricorressero tutte le condizioni per beneficiare dell’esenzione fondata sulla buona fede dell’importatore.
L’Agenzia delle Dogane si è costituita con controricorso.
Termine dilatorio e contraddittorio endoprocedimentale
La Corte considera infondato il primo motivo. Richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015, secondo cui le garanzie previste dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, indipendentemente dalla circostanza che tali operazioni abbiano comportato la constatazione di violazioni.
La Corte collega tale principio alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di diritto al contraddittorio doganale, richiamando in particolare le cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, nonché le sentenze Sopropé e C-383/13.
Secondo i principi europei, il diritto di essere ascoltati deve essere garantito quando l’amministrazione intenda adottare nei confronti di un soggetto un atto lesivo. Il destinatario deve poter esprimere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la decisione, anche quando la normativa dell’Unione applicabile non preveda espressamente tale formalità.
Quando il diritto dell’Unione non stabilisce le condizioni concrete di esercizio dei diritti della difesa né le conseguenze della loro violazione, tali aspetti sono disciplinati dal diritto nazionale, nel rispetto dei principi di:
- equivalenza, secondo cui le regole applicabili non devono essere meno favorevoli di quelle previste per situazioni analoghe di diritto interno;
- effettività, secondo cui le modalità procedurali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione.
In materia doganale, tale rinvio al diritto nazionale trova fondamento nell’art. 245 del Codice doganale, che demanda agli Stati membri l’adozione delle norme di attuazione della procedura di ricorso, purché tali norme siano conformi al diritto dell’Unione e non compromettano l’effetto utile del Codice doganale.
Conseguenze della violazione del diritto di essere ascoltati
La Corte richiama il principio secondo cui la violazione dei diritti della difesa, e in particolare del diritto di essere ascoltati, comporta l’annullamento del provvedimento amministrativo soltanto quando, in assenza dell’irregolarità procedurale, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Il principio è stato affermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze G. e R., C-383/13 PPU, punto 38, e Kamino, cause C-129/13 e C-130/13.
La Corte europea ha inoltre precisato che, qualora il destinatario di un avviso di rettifica possa ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto fino alla sua eventuale riforma e il giudice nazionale accerti che le condizioni previste dall’art. 244 del Codice doganale non sono applicate in modo restrittivo, non può ritenersi leso il rispetto dei diritti della difesa.
Nel caso concreto, la revisione dell’accertamento doganale era stata avviata sulla base di un’informativa dell’OLAF, organismo dell’Unione europea preposto alla repressione delle frodi dirette all’evasione dei tributi comunitari. Secondo la Corte, l’Agenzia delle Dogane era completamente vincolata a tale informativa. Di conseguenza, anche se la società fosse stata previamente ascoltata, le sue osservazioni non avrebbero potuto determinare un risultato diverso del procedimento.
Per tale ragione, la violazione dedotta dalla ricorrente non può comportare l’annullamento dell’avviso di rettifica.
Buona fede dell’importatore e contabilizzazione a posteriori dei dazi
Anche il secondo motivo è ritenuto infondato. La Corte applica i principi della giurisprudenza comunitaria in tema di art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992.
La buona fede dell’importatore può rilevare ai fini dell’esenzione dalla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi soltanto quando ricorrano condizioni rigorose. In particolare:
- l’errore dell’autorità doganale deve essere di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede;
- l’importatore deve avere rispettato tutte le prescrizioni della normativa vigente in relazione alla dichiarazione in dogana;
- l’errore non deve consistere nella mera ricezione, da parte dell’amministrazione, di dichiarazioni inesatte rese dall’esportatore.
Quando l’inesattezza riguarda, in particolare, l’origine della merce, l’importatore non può invocare la buona fede se l’amministrazione si è limitata a ricevere la dichiarazione dell’esportatore. In tale situazione, il debitore sopporta il rischio che il documento commerciale si riveli falso o inesatto in occasione di un controllo successivo.
La Corte richiama, sul punto, le sentenze della Corte di cassazione n. 13770 del 6 luglio 2016 e n. 7702 del 27 marzo 2013, ritenendo che la Commissione tributaria regionale abbia applicato coerentemente tali principi.
Esito del giudizio
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso proposto da C. I. s.r.l., confermando la decisione della Commissione tributaria regionale e, quindi, la legittimità dell’accertamento relativo a dazi e IVA per l’anno 2005.
Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali esistenti sulla questione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso art. 13.
La decisione è stata assunta in Roma il 21 novembre 2018.
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