Ordinanza n. 2025/2026 - Napoli, Sezione 9
PER L’ESECUZIONE del giudicato formatosi con sentenza n.983/2024, pub il 25/10/2024, nella causa iscritta al r.g. n.2529/2022 del Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro, munito di attestazione di conformità il 27/03/2025, notificata il 27/03/2025 al Ministero dell’Istruzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, della cui esecuzione è chiesto il giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato asseritamente formatosi su una sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero dell'Istruzione. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza funzionale, poiché, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. È stata inoltre esaminata la rilevanza della ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata, ritenuta questione di competenza nei casi di competenza funzionale disciplinati dall'art. 14 c.p.a., con conseguente inapplicabilità del termine di eccezione previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per la diversa ipotesi di ripartizione secondo i criteri ordinari di cui all'art. 13 c.p.a.
La decisione
Il TAR Campania, sede di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere il ricorso per ottemperanza. Ha individuato quale giudice competente il TAR Campania, sede staccata di Salerno, poiché il Tribunale di Avellino, giudice che ha emesso la sentenza della cui esecuzione è chiesto il giudizio, rientra nella circoscrizione riferibile a tale sede. Ha precisato che la causa può essere riassunta davanti al TAR competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 13
Il giudizio di ottemperanza rientra tra le materie assoggettate a competenza funzionale inderogabile.
art. 47, comma 1, c.p.a.
Fuori dei casi di cui all'articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
Nei casi disciplinati dall'art. 14 c.p.a., la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata costituisce questione di competenza, anche funzionale, rilevabile d'ufficio.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1
La disciplina del termine per eccepire la ripartizione tra sede e sezione staccata opera per i ricorsi devoluti alle sezioni secondo i criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a., non per i ricorsi in materia di ottemperanza soggetti a competenza funzionale.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ricondotta alla previsione la domanda di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza
La competenza territoriale-funzionale per l'ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice autore della sentenza.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, è funzionalmente competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
- La competenza prevista per il giudizio di ottemperanza dall'art. 113, comma 2, c.p.a. è funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.a.; essa può pertanto essere rilevata d'ufficio.
- Quando opera una competenza funzionale ai sensi dell'art. 14 c.p.a., anche la ripartizione della controversia tra la sede capoluogo e la sezione staccata dello stesso TAR costituisce questione di competenza.
- Il termine e le modalità di eccezione previsti dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per contestare la ripartizione tra sede capoluogo e sezione staccata non si applicano ai giudizi di ottemperanza soggetti a competenza funzionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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