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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01042/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la convalida del trattenimento presso il CPR di Caltanissetta (24/11/2025) disposta dal Questore di Torino ex art. 6, co. 2, d.lgs. 142/2015 dopo un decreto di espulsione del Ministro dell'Interno (19/11/2025). Contestava che la Corte d'appello avesse ritenuto sussistente pericolosità in base a dichiarazioni pubbliche e a contatti con soggetti estremisti, senza adeguato bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero, senza verificare l'accesso agli atti riservati, senza motivare l'immediatezza e la necessità del trattenimento e senza considerare misure meno afflittive richieste dalla Direttiva 2013/33/UE. Denunciava altresì illegittima delega per la sottoscrizione del decreto e mutamento della motivazione originaria (sicurezza dello Stato vs ordine pubblico). I motivi invocavano violazioni di norme nazionali e principi costituzionali (art.21 e art.13 Cost.), nonché di disposizioni europee.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: il ricorrente era stato liberato dal CPR con provvedimento della Corte d'appello di Torino del 15/12/2025 che ha accolto l'istanza di riesame, così assorbendo gli effetti della convalida impugnata. Perciò la finalità dell'impugnazione (ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida) si era già concretamente realizzata e mancava interesse attuale e concreto a proseguire in Cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul difetto d'interesse sopraggiunto e sull'effetto assorbente del procedimento di riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE. Non è stata pronunciata alcuna decisione di merito sulle questioni sostanziali; non sono state imposte spese né sanzioni pecuniarie.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 142 del 2015, art. 6, co. 2, lett. b

    Norma richiamata come base giuridica per il trattenimento del soggetto espulso; la Corte di merito l'ha applicata per convalidare il trattenimento ritenendo sussistere pericolosità, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito dato il difetto d'interesse.

  • Cost., art. 21

    Richiamato dal ricorrente per difendere la libertà di manifestazione del pensiero contro la valutazione delle dichiarazioni pubbliche; la questione non è stata decisa nel merito dalla Cassazione.

  • Direttiva 2013/33/UE, art. 8, par. 3, lett. a

    Invocata per sostenere l'obbligo di valutare misure meno afflittive rispetto al trattenimento (necessità e proporzionalità). La Corte di Cassazione ha richiamato il principio ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse senza decidere sulla presunta inosservanza.

  • Direttiva 2008/115/CE, art. 15

    Rilevante perché il procedimento di riesame instaurato ex art. 15 ha assorbito gli effetti della convalida; la liberazione disposta in riesame ha reso inutile il ricorso in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606 lett. b)

    Citato come lettera del vizio di legittimità (violazione di legge) dedotto nei motivi di ricorso. La Corte ne prende atto, ma non entra nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 568, co. 4

    Richiamato indirettamente in relazione alla nozione di interesse ad impugnare; la Cassazione applica la giurisprudenza che richiede interesse attuale, concreto e perdurante al momento della decisione.

  • Cost., art. 13

    Invocato dal ricorrente per criticare la delega ad un Commissario Capo per un atto che incide sulla libertà personale. La Cassazione non si è pronunciata sul punto per mancanza di interesse.

  • codice di procedura penale, art. 310 e art. 627

    Richiamati nella motivazione giurisprudenziale su procedimenti 'de libertate' e sui poteri del giudice di rinvio/riesame: il giudice di rinvio può acquisire nuovi elementi e decide con pieni poteri, ragione per cui il ricorso in cassazione può perdere rilevanza se il riesame è intervenuto favorevolmente.

  • decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, art. 52, co. 1

    Norma relativa all'annotazione dei provvedimenti nella banca dati; la sentenza rimanda all'eventuale annotazione qualora ricorrano le condizioni.

Massime di principio

  • Se, dopo l'impugnazione di una convalida di trattenimento, interviene un provvedimento favorevole (es. riesame che dispone la liberazione), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: l'impugnante deve dimostrare interesse concreto e attuale a proseguire.
  • Il procedimento di riesame ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE può assorbire gli effetti della convalida: la decisione di riesame ha efficacia tale da rendere superfluo un controllo successivo su quella stessa convalida, salvo specifico interesse residuo.
  • In casi di trattenimento fondato su presunte ragioni di sicurezza o ordine pubblico, è necessario bilanciare la libertà di espressione con la tutela dell'ordine; tuttavia, davanti alla Cassazione la mancata decisione sul merito può derivare da ragioni processuali (es. carenza di interesse) e non costituisce valutazione sulla legittimità sostanziale delle misure.
  • La contestazione dell'uso di atti classificati o del divieto di accesso alla documentazione amministrativa richiede che il giudice di merito, se possibile, eserciti poteri istruttori o motivi adeguatamente la mancata acquisizione; l'assenza di tale valutazione può essere impugnata, ma l'eventuale riuscita dell'istanza di riesame può rendere l'impugnazione successiva priva di interesse.
  • Le doglianze relative a deleghe o titolarità di provvedimenti che incidono sulla libertà personale sollevano questioni costituzionali (riserva di legge) che vanno tempestivamente dedotte e valutate nel merito; tuttavia se il ristoro richiesto è la cessazione del trattenimento, la sopravvenuta liberazione può rendere la questione processualmente non perseguibile in sede di legittimità.
  • Per preservare un interesse a futuro (es. per ottenere riparazione per ingiusta detenzione) il ricorrente deve dedurre specificamente in atti la volontà di coltivare l'impugnazione con riferimento a tale finalità; in mancanza di tale deduzione la Corte può ritenere il ricorso inammissibile.

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