Cassazione Civile, Ordinanza n. 17059/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionati)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni ex dipendenti, e di eredi di ex dipendenti in quiescenza, volta ad ottenere la corresponsione di un trattamento pensionistico integrativo già previsto da una delibera del consiglio di amministrazione dell’ente di provenienza. Il pagamento era stato interrotto dal gennaio 2014 in seguito a una legge regionale che aveva inciso sulla disciplina dei trattamenti integrativi o sostitutivi. Gli originari attori sostenevano che una successiva legge regionale avesse ripristinato il diritto al trattamento, attribuendone la gestione a un fondo speciale ad esaurimento istituito presso il fondo pensioni regionale. In appello il fondo pensioni aveva contestato il fondamento normativo e la copertura finanziaria dell’obbligo, deducendo che il trattamento integrativo non gravasse su di esso. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte d’appello avesse deciso su una questione non devoluta e sollevata d’ufficio senza contraddittorio; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per asserita lesione del giudicato interno ed esterno sulla individuazione del soggetto obbligato al pagamento; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto le spese di lite a carico degli appellati nonostante la contumacia dell’amministrazione nel primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che non vi fosse giudicato esterno e che la questione sull’individuazione dell’ente tenuto al pagamento fosse stata comunque devoluta con l’appello sul difetto di fondamento normativo e di copertura finanziaria del trattamento. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, essendo il resistente rimasto contumace in primo grado, la Corte d’appello non avrebbe dovuto porre a suo carico le spese del giudizio di primo grado una volta rigettate le domande. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale capo e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito escludendo la condanna degli appellati alle spese del primo grado. Gli appellati sono stati invece condannati alle spese del giudizio di appello, mentre quelle di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione è escluso quando la questione decisa dal giudice di appello sia ricompresa nell’ambito della censura proposta con l’impugnazione, anche se la decisione investe profili non espressamente sviluppati dalla parte.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno ed esterno riguarda solo capi autonomi della sentenza; non si forma su mere premesse logiche o su questioni prive di autonoma individualità rispetto alla statuizione impugnata.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese va correlata alla soccombenza e alla regolare partecipazione al giudizio; non è corretta una statuizione sulle spese del primo grado a carico della parte rimasta contumace quando il giudice di appello riformi la decisione di primo grado.
art. 384 c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo censurato.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, cioè su statuizioni dotate di propria individualità logico-giuridica; non riguarda singoli passaggi motivazionali o premesse che concorrono a formare un unico capo decisionale.
- La censura proposta in appello contro il capo che nega il fondamento normativo e la copertura finanziaria di un obbligo di pagamento devolve al giudice anche la questione relativa all’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento, se tale profilo è logicamente interno alla medesima statuizione.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice si pronuncia su una questione compresa nel devolutum, ancorché non esposta con identiche parole o sviluppata in ogni suo aspetto dalla parte appellante.
- In materia di spese processuali, la contumacia della parte in primo grado impedisce di porle a suo carico le spese di quel grado se il giudice di appello riforma la sentenza e rigetta la domanda nei confronti della parte rimasta contumace.
- La Corte di cassazione può correggere direttamente il capo sulle spese, decidendo nel merito, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti istruttori.
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