Sentenza n. 7947/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio - diniego in ordine alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla responsabile del Settore Bilancio e ragioneria del Comune di Brescia in data 21.11.2025 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Interno; nonché per l’annullamento della nota 18.12.25 della Presidenza del Consiglio, recante sostanziale diniego rispetto all'istanza, e per la condanna delle amministrazioni sopra indicate a provvedere all'esibizione integrale della documentazione richiesta con la PEC del 21.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 21 novembre 2025 e nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2025, recante riscontro negativo e rinvio ad altre amministrazioni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha chiesto l’accesso ai documenti relativi alle spese sostenute tra il 1° gennaio 1941 e il 31 agosto 2015 per il funzionamento degli uffici giudiziari locali e alla costituzione e ripartizione del Fondo previsto dall’art. 1, commi 438 e 439, della legge n. 232/2016. La richiesta era funzionale alla pretesa di ottenere ulteriori somme rispetto ai contributi già erogati dallo Stato per le spese sostenute nel periodo 2011-2015. Il ricorrente ha dedotto la fondatezza dell’interesse ostensivo ai sensi degli artt. 22, commi 3 e 5, 24, comma 7, e 25 della legge n. 241/1990, nonché l’illegittimità della nota del 18 dicembre 2025 per difetto di motivazione, violazione dell’art. 25, comma 3, della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 9, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006. In particolare, il Comune ha contestato il rinvio ad altre amministrazioni senza adeguata motivazione e il fatto che la Presidenza del Consiglio avesse declinato la competenza dopo 27 giorni, anziché immediatamente. La pretesa sostanziale era collegata anche al precedente D.P.C.M. 10 marzo 2017, che aveva quantificato somme a favore del Comune, ma che era stato successivamente annullato per incompetenza con efficacia erga omnes e retroattiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso. Il Comune conosceva già, anche in base ai giudicati richiamati nella stessa istanza, che il D.P.C.M. 10 marzo 2017 era stato integralmente annullato per incompetenza della Presidenza del Consiglio, con efficacia erga omnes e retroattiva, e che erano venuti meno sia i criteri di ripartizione sia la Tabella D contenente gli importi individuali. L’annullamento aveva eliminato il titolo giuridico posto a fondamento dell’obbligazione, pur non facendo venire meno in assoluto l’obbligo statale di partecipare alle spese dei Comuni sedi di uffici giudiziari, che avrebbe dovuto essere esercitato mediante nuovi atti adottati dall’autorità competente. Ne conseguiva l’assenza di un interesse concreto e attuale all’ostensione dei documenti richiesta, in funzione della corresponsione della quota del fondo sulla base del D.P.C.M. annullato. Il TAR ha inoltre respinto la domanda di annullamento della nota del 18 dicembre 2025, ritenendo il riscontro informativo conforme al dovere di leale collaborazione e non censurabile per le ragioni dedotte. La nota aveva comunicato che non risultava pervenuta la proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze necessaria per la riedizione del potere dopo l’annullamento del D.P.C.M.; il richiamo alle altre amministrazioni era quindi coerente con il riparto delle competenze. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
La disciplina dell’accesso è stata invocata dal Comune, ma la domanda è stata ritenuta priva di interesse concreto e attuale alla luce dell’annullamento retroattivo dell’atto posto a fondamento della pretesa sostanziale.
art. 24 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per sostenere l’accessibilità della documentazione, ma non consente di superare la carenza di interesse all’ostensione quando il titolo giuridico cui la richiesta è funzionalmente collegata è stato annullato.
art. 25 l. 241/1990
Il silenzio-diniego previsto dal comma 4 è stato oggetto della domanda, dichiarata inammissibile per carenza di interesse; il comma 3 è stato invocato con riguardo all’obbligo di motivazione del diniego.
art. 6 d.P.R. 184/2006
Il Comune ha dedotto che l’amministrazione avrebbe dovuto declinare immediatamente la competenza, ma il TAR non ha accolto la censura.
art. 9 d.P.R. 184/2006
Il Comune ha lamentato l’assenza di motivazione sul rinvio ad altre amministrazioni; la censura è stata respinta nel contesto della valutazione complessiva della nota.
art. 1 l. 392/1941
Fino al 31 agosto 2015 le spese per i locali e il funzionamento degli uffici giudiziari erano obbligatoriamente a carico dei Comuni; dal 1° settembre 2015 sono state trasferite al Ministero della Giustizia.
art. 2 l. 392/1941
Per le spese anteriori al 1° settembre 2015 lo Stato corrispondeva ai Comuni un contributo annuo, non necessariamente equivalente all’integrale rimborso delle spese, determinato secondo valutazioni dell’amministrazione e nei limiti delle risorse disponibili.
d.P.R. 187/1998
Il contributo statale era determinato annualmente dal Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri competenti, sulla base dei consuntivi e secondo un sistema di acconto e saldo.
art. 2-bis d.P.R. 187/1998
La determinazione del contributo massimo era collegata ai costi standard, al bacino di utenza, alle sopravvenienze degli uffici giudiziari e agli stanziamenti disponibili.
art. 1, commi 438 e 439, l. 232/2016
La disciplina prevedeva un fondo per interventi a favore degli enti territoriali e l’adozione di atti attuativi per la relativa ripartizione; l’annullamento del D.P.C.M. emanato in attuazione della legge non ha eliminato in radice l’obbligo statale, ma ha imposto la riedizione del potere da parte dell’autorità competente.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando un’istanza di accesso è strumentale all’esercizio di una pretesa sostanziale fondata su un atto amministrativo successivamente annullato con efficacia retroattiva, l’azione avverso il silenzio-diniego può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale all’ostensione.
- L’annullamento giurisdizionale per incompetenza di un atto amministrativo generale e astratto, adottato in attuazione di una norma di legge, può estendersi all’intero atto e agli atti applicativi fondati sui criteri annullati, con efficacia erga omnes quando l’atto incide su una categoria indeterminata di destinatari.
- L’annullamento retroattivo dell’atto che costituiva il titolo dell’obbligazione amministrativa fa venir meno, allo stato, il fondamento giuridico del pagamento, anche se le relative risorse risultano accantonate in un fondo pubblico.
- L’annullamento dell’atto adottato da un organo incompetente non elimina necessariamente il potere amministrativo sostanziale previsto dalla legge, ma preclude all’organo incompetente l’adozione dell’atto e impone, ove ne ricorrano i presupposti, la riedizione del potere da parte dell’autorità competente.
- Il contributo statale previsto in favore dei Comuni sedi di uffici giudiziari ai sensi della legge n. 392/1941 costituisce un contributo e non garantisce, di per sé, la restituzione integrale delle spese sostenute dagli enti locali; la sua determinazione resta affidata all’amministrazione secondo la disciplina normativa e nei limiti degli stanziamenti disponibili.
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