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Sentenza

Sentenza n. 937/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: − della nota del 22 luglio 2024, ad opera del RUP Arch. -OMISSIS-, volta a proporre la nuova aggiudicazione al RTI composto da P-OMISSIS-, dopo l’adozione della determina n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024, da parte del Direttore Generale di ARIA, con cui è stato disposto l’annullamento della precedente aggiudicazione in virtù di un errore nella formula di attribuzione del punteggio economico (doc. 1); − della determinazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, ad opera del Direttore Generale di ARIA, con cui si dispone “di aggiudicare la procedura di gara denominata “-OMISSIS- (doc. 2); − ove occorrer possa del verbale in seduta riservata n. -OMISSIS- del 27 luglio 2024, in cui è stata effettuata dal Seggio di gara la valutazione della documentazione amministrativa (doc. 3); − ove occorrer possa, del verbale in seduta riservata n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2024, in cui è stato effettuato dalla Commissione giudicatrice l’esame delle offerte tecniche alla luce dei criteri disposti dal disciplinare di gara (doc. 4); − ove occorrer possa, del verbale in seduta riservata n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2024, in cui è stato effettuato dalla Commissione giudicatrice l’esame delle offerte tecniche alla luce dei criteri disposti dal disciplinare di gara (doc. 5); − ove occorrer possa, di tutti i restanti verbali, in seduta pubblica e riservata, con cui sono stati attribuiti i punteggi all’offerta tecnica e all’offerta economica; − di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo, anche non conosciuto; − del contratto di appalto, ove sottoscritto, con richiesta di subentro nel rapporto contrattuale eventualmente avviato con il RTI aggiudicatario; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-s.r.l. il 23\12\2024 : per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari - della nota del 22 luglio 2024, ad opera del RUP Arch. -OMISSIS-, volta a proporre la nuova aggiudicazione al RTI composto da -OMISSIS-, adottata a seguito dell’ adozione della determina n. -OMISSIS- del 5 luglio 2024, da parte del Direttore Generale di ARIA, con cui è stato disposto l’annullamento della precedente aggiudicazione in virtù di un errore nella formula di attribuzione del punteggio economico (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo),nella parte che è stata incisa dal successivo verbale della Commissione giudicatrice in seduta riservata n. -OMISSIS- del 21 novembre 2024, contenente le valutazioni delle offerte tecniche da parte della predetta Commissione all’esito dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- pubblicata da codesto TAR in data 11 novembre 2024 (doc. 21), nonché del successivo provvedimento dello stesso RUP Prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2024, volto a recepire integralmente le dette valutazioni da parte della Commissione giudicatrice; - della determinazione n. -OMISSIS- del 25 luglio 2024, ad opera del Direttore Generale di ARIA, con cui si dispone “di aggiudicare la procedura di gara denominata “-OMISSIS-”, con specifico riferimento alla parte in cui viene disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 (CIG -OMISSIS-) al RTI composto da -OMISSIS-., emessa dopo l’adozione della sopra richiamata determina n. 741 del 5 luglio 2024 (cfr. doc. 2 ricorso introduttivo), nella parte in cui è stata incisa dai sopra indicati verbale della Commissione giudicatrice in seduta riservata n. 17 del 21 novembre 2024 e provvedimento del RUP del 26 novembre 2024 (cfr. doc. 21 e 22, cit.); - del verbale della Commissione giudicatrice in seduta riservata n. -OMISSIS- del 21 novembre 2024; - del provvedimento del RUP del 26 novembre 2024 - di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202402570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 a un raggruppamento temporaneo di imprese, con i conseguenti atti di ricalcolo dei punteggi e rivalutazione delle offerte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 2, nonché gli atti presupposti e successivi, chiedendo anche il subentro nel contratto eventualmente stipulato. Con il primo motivo ha contestato l’ammissione dell’aggiudicataria, sostenendo che le dichiarazioni rese nel DGUE in ordine a precedenti vicende penali, penali contrattuali e altri fatti rilevanti imponessero una più approfondita istruttoria ai fini dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016. Ha dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e irragionevolezza, contestando in particolare il rilievo attribuito dalla stazione appaltante alla soglia dell’1% del valore dell’appalto e la ritenuta irrilevanza di una sentenza di applicazione della pena ai sensi del d.lgs. 231/2001. Con il secondo motivo ha censurato i punteggi tecnici attribuiti all’aggiudicataria e alla ricorrente in relazione ai criteri relativi al software di gestione, all’organizzazione della commessa, al servizio del sabato, al centro di ricezione delle chiamate e all’assistenza sulle apparecchiature di alta tecnologia. Ha sostenuto, tra l’altro, che il video prodotto dall’aggiudicataria fosse equipollente alla demo richiesta dalla lex specialis, che la propria offerta meritasse un punteggio maggiore per il numero di risorse e gli orari di servizio e che le differenze di punteggio fossero illogiche e insufficientemente motivate. La ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti contro il verbale della commissione del 21 novembre 2024 e il provvedimento del RUP del 26 novembre 2024, che avevano recepito le valutazioni espresse all’esito dell’istruttoria disposta dal TAR. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione della ricorrente, deducendo carenza dei requisiti tecnico-professionali, violazione della disciplina sull’avvalimento, omissioni dichiarative e ulteriori vizi relativi alla commissione e alla valutazione delle offerte.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, dichiarando assorbito il ricorso incidentale dell’aggiudicataria. L’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è stata respinta: la domanda di impugnazione del contratto, ove sottoscritto, e di subentro era sufficiente, poiché il subentro presuppone la prosecuzione del rapporto con un diverso contraente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. La stazione appaltante aveva ricostruito in modo ampio le vicende penali riguardanti ex componenti della compagine societaria dell’aggiudicataria, le misure organizzative e di self-cleaning adottate, le valutazioni dell’ANAC, la sentenza penale e l’assenza di misure interdittive ostative. Tale motivazione è stata ritenuta idonea a sostenere la valutazione di affidabilità professionale. Quanto alle penali contrattuali, il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui la loro applicazione, di per sé, non dimostra una significativa o persistente carenza nell’esecuzione di precedenti contratti né integra automaticamente un grave illecito professionale. Anche le censure sui punteggi sono state respinte. La commissione poteva ritenere non equivalente il video prodotto rispetto alla demo richiesta dalla lex specialis, poiché la demo o il video dovevano consentire di verificare concretamente le funzionalità operative del sistema; il giudizio negativo non era irrazionale. Il numero delle risorse impiegate e l’estensione del servizio al sabato non costituivano criteri esclusivi o necessariamente prevalenti, essendo la commissione legittimata a valutare complessivamente gli ulteriori elementi qualitativi dell’offerta. Le valutazioni sul centro di ricezione chiamate erano sostenute dalla rilevata carenza di un sistema strutturato per la gestione delle emergenze, la priorità delle chiamate e le competenze tecniche del personale. Quanto all’assistenza sulle apparecchiature di alta tecnologia, l’adozione di un sistema di attribuzione mediante voti numerici fondato su criteri predeterminati escludeva, secondo il TAR, un ulteriore obbligo di motivazione letterale, salvo l’assenza di criteri, non ricorrente nel caso concreto. La relazione depositata dalla stazione appaltante in esecuzione dell’ordinanza istruttoria aveva inoltre fornito elementi sufficienti a escludere illogicità, irragionevolezza o abnormità. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016

    "grave illecito professionale"

    La valutazione dell’affidabilità professionale deve considerare complessivamente i fatti dichiarati dal concorrente; nel caso concreto la stazione appaltante ha legittimamente valorizzato le misure di self-cleaning, le valutazioni dell’ANAC, l’assenza di misure interdittive e gli ulteriori elementi favorevoli.

  • art. 80, comma 7, d.lgs. 50/2016

    Le misure adottate dal concorrente per dimostrare la propria affidabilità possono rilevare ai fini del self-cleaning e della prosecuzione della partecipazione alla gara.

  • art. 95 d.lgs. 50/2016

    La commissione deve applicare i criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis e può formulare giudizi qualitativi complessivi, senza privilegiare automaticamente un singolo elemento dell’offerta non individuato come criterio esclusivo.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato non richiede necessariamente una distinta declaratoria di inefficacia del contratto, poiché il subentro implica la prosecuzione del rapporto con un diverso contraente.

  • art. 89, comma 7, d.lgs. 50/2016

    La disposizione è stata richiamata nel ricorso incidentale in relazione al divieto di avvalimento plurimo o elusivo, ma il relativo esame è stato assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’ordine di oscuramento dei dati identificativi nella riproduzione e diffusione della sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La valutazione del grave illecito professionale deve essere compiuta dalla stazione appaltante sulla base di una considerazione complessiva e motivata dei fatti dichiarati dal concorrente, delle vicende giudiziarie, delle misure di dissociazione e self-cleaning, dell’assetto organizzativo e degli eventuali provvedimenti delle autorità competenti.
  • L’applicazione di penali contrattuali non costituisce, di per sé, prova di una significativa o persistente carenza nell’esecuzione di precedenti contratti e non integra automaticamente un grave illecito professionale; occorre una valutazione concreta della gravità e della rilevanza degli inadempimenti.
  • Quando la lex specialis ammette alternativamente una demo o un video, l’equipollenza non è soltanto formale: il supporto alternativo deve consentire di verificare le funzionalità operative richieste. La commissione può attribuire un punteggio inferiore se il video non offre un livello dimostrativo equivalente, purché il giudizio non sia irrazionale.
  • Nella valutazione dell’offerta tecnica, un elemento dell’offerta non può essere automaticamente considerato prevalente se la lex specialis non lo ha configurato come criterio esclusivo o prioritario; la commissione può effettuare una valutazione qualitativa complessiva degli elementi indicati dalla disciplina di gara.
  • Quando la lex specialis prevede criteri predeterminati e un sistema di attribuzione mediante voti numerici, non è necessaria un’ulteriore motivazione letterale del singolo punteggio, salvo che manchino criteri sufficientemente determinati o che il giudizio numerico risulti manifestamente illogico, contraddittorio o abnorme.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela del terzo

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