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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23871/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa 87.000 euro quale corrispettivo di merce fornita. Il debitore aveva proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale che aveva emesso il decreto, indicando come competente un diverso tribunale. Dopo che il giudice dell'opposizione aveva rigettato l'eccezione di incompetenza, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto e fissato i termini istruttori ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente ha proposto regolamento di competenza. Nel ricorso sosteneva che il credito non fosse liquido perché la documentazione monitoria non dimostrava la determinazione del prezzo della merce; richiamava l'art. 1182, comma 3, c.c. per affermare che solo le obbligazioni pecuniarie liquide sono adempiibili al domicilio del creditore e rilevanti ai fini del foro ex art. 20 c.p.c.; richiamava inoltre l'art. 38, comma 4, c.p.c. quanto all'accertamento dei presupposti della liquidità da parte del giudice. Aggiungeva di aver presentato querela di falso sulle firme apposte in calce alla documentazione prodotta e deduceva la competenza del tribunale del luogo in cui sarebbe avvenuta la trattativa/conclusione del rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non contenesse una decisione definitiva sulla competenza, ma soltanto un'affermazione incidentale adottata al fine di disporre la prosecuzione del giudizio, senza rimessione della causa in decisione. In tal caso l'ordinanza è soggetta alla regola generale della revocabilità e modificabilità ex art. 177, comma 2, c.p.c. e, proprio per questo, non è impugnabile con regolamento di competenza. È stata inoltre disposta la pronuncia sui presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore

    la parte ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere che il foro del domicilio del creditore si riferisca solo a crediti liquidi; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara inammissibile il regolamento

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente quale criterio di competenza territoriale collegato alle obbligazioni pecuniarie; non esaminato nel merito

  • art. 38, comma 4, c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice debba accertare i presupposti della liquidità ai fini della competenza; non esaminato nel merito

  • art. 177, comma 2, c.p.c.

    l'ordinanza che non decide definitivamente sulla competenza, ma la afferma solo incidentalmente per la prosecuzione del giudizio, resta revocabile e modificabile e quindi non è impugnabile con regolamento

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per descrivere il provvedimento con cui il giudice aveva concesso i termini istruttori e fissato l'udienza successiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in connessione al contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile quando il provvedimento del giudice di merito non contiene una statuizione definitiva sulla competenza, ma solo una decisione incidentale funzionale alla prosecuzione del processo.
  • Le ordinanze che affermano la competenza solo in via incidentale, senza rimessione della causa in decisione, restano soggette alla regola della revocabilità e modificabilità ex art. 177, comma 2, c.p.c.; perciò non sono impugnabili con regolamento.
  • La questione della liquidità del credito e della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. resta assorbita se il rimedio proposto è rivolto contro un provvedimento non decisorio sulla competenza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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