Sentenza del 21/07/2015 n. 4296 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IVA - Notifica atti - Frodi carosello- Amministratore di fatto - PVC - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la responsabilità dell'amministratore di fatto per gli obblighi fiscali e contabili della società, nonché la possibilità di fondare tale qualifica sulle risultanze di un processo verbale di constatazione (PVC). In particolare, era contestata la validità dell'accertamento e della notifica degli atti, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto svolgere un'autonoma e ulteriore valutazione rispetto agli elementi raccolti dalla polizia tributaria. La decisione afferma invece che, ai sensi dell'art. 2639 c.c., l'amministratore di fatto risponde degli stessi obblighi dell'amministratore formalmente nominato, compreso quello di tenere e conservare la contabilità aziendale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente che la qualifica di amministratore di fatto risultasse dagli elementi emersi nel PVC, senza che l'Ufficio impositore fosse obbligato a compiere una distinta e autonoma rivalutazione delle risultanze. Pertanto, gli atti impositivi fondati su tali elementi sono stati considerati legittimi, con riconoscimento della responsabilità dell'amministratore di fatto per gli obblighi fiscali e contabili della società.
Norme richiamate
Art. 2639 del codice civile
L'amministratore di fatto è soggetto alle responsabilità previste per gli amministratori.
Chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore risponde degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori formalmente nominati, incluso l'obbligo di tenuta e conservazione della contabilità.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e costituisce il riferimento normativo per la validità delle notifiche degli atti di accertamento.
Art. 62 del D.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel quadro della disciplina degli accertamenti e dei controlli fiscali applicabili alla fattispecie.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto può essere accertata sulla base di elementi concreti raccolti dalla polizia tributaria e riportati in un PVC, anche quando non risulti da una nomina formale.
- Il soggetto che esercita stabilmente i poteri gestori della società può essere chiamato a rispondere degli obblighi fiscali e contabili normalmente gravanti sull'amministratore di diritto.
- Un PVC può costituire una base probatoria sufficiente per l'accertamento della posizione di amministratore di fatto; l'Ufficio non deve necessariamente ripetere una autonoma istruttoria, salvo contestazioni specifiche e documentate sull'attendibilità o completezza degli elementi raccolti.
- Per contestare efficacemente tale qualificazione non è sufficiente negare la carica formale: occorre dimostrare l'assenza di un esercizio concreto, continuativo e significativo dei poteri di gestione.
- In presenza di frodi carosello IVA, l'Amministrazione può valorizzare gli elementi contabili, documentali e gestionali risultanti dai controlli per individuare i soggetti effettivamente responsabili della gestione societaria.
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