Sentenza del 04/04/2019 n. 2022 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRAP - Rimborso - Soggettività impositiva - Esercizio abituale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP della propria attività professionale, sostenendo l’assenza di un’autonoma organizzazione rilevante ai fini dell’imposta. In particolare, l’utilizzo di collaboratori e beni strumentali non sarebbe stato idoneo ad apportare un consistente valore aggiunto all’attività; inoltre, il professionista esercitava presso lo studio professionale di altri.
La decisione
La decisione ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo previsto dall’art. 2 del d.lgs. 446/1997. Il semplice ricorso a collaboratori e beni strumentali non determina automaticamente l’assoggettamento a IRAP, quando tali elementi non producano un consistente valore aggiunto. È stata inoltre ritenuta incompatibile con l’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP l’attività esercitata dal professionista presso lo studio di altri. Ne consegue il riconoscimento dell’insussistenza dell’obbligo impositivo e, conseguentemente, del diritto al rimborso delle somme versate, nei limiti accertati nella decisione.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il presupposto dell’IRAP richiede l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata. La presenza di collaboratori o beni strumentali non è sufficiente di per sé: occorre verificare se essi determinino un effettivo e consistente incremento del valore dell’attività professionale.
Massime di principio
- Per i professionisti, l’IRAP non è dovuta automaticamente in ragione dell’esercizio abituale dell’attività, ma solo quando essa sia svolta con un’autonoma organizzazione apprezzabile.
- La presenza di collaboratori e beni strumentali deve essere valutata in concreto: se sono meramente accessori, quantitativamente modesti e non producono un consistente valore aggiunto, non è sufficiente a integrare il presupposto IRAP.
- L’attività svolta presso lo studio professionale di altri può costituire un indice contrario all’esistenza di una struttura organizzativa autonoma del professionista.
- In una richiesta di rimborso, il contribuente deve documentare l’assenza di una propria organizzazione autonoma, indicando natura, quantità e funzione dei collaboratori, dei beni strumentali e dei locali utilizzati.
- La valutazione dipende dalle circostanze concrete dell’attività: non ogni forma di collaborazione o ogni dotazione strumentale esclude il rimborso, ma neppure la loro modesta entità è automaticamente decisiva senza adeguata prova.
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