Cassazione Penale, Sentenza n. 17738/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 19/09/2023 del Tribunale di Potenza: chiedeva la revoca della misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Basilicata e, alternativamente, la sostituzione della misura. Ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 278 e 307 c.p.p. e vizio di motivazione per aver ritenuto il Tribunale che la successiva condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, pur non essendo titolo cautelare, aveva valore tale da sostenere la persistenza delle esigenze cautelari; 2) violazione degli artt. 299, comma 3 e 300, comma 4 c.p.p., con la censura che l'istanza di revoca era stata dichiarata inammissibile perché non proposta preventivamente, mentre l'inefficacia della misura sarebbe rilevabile anche d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame manifestamente infondato: il giudice dell'appello è vincolato dall'effetto devolutivo e dalla natura autonoma dell'ordinanza impugnata e può valutare solo nuovi fatti atti a modificare il quadro cautelare; il Tribunale ha correttamente ritenuto inesistenti elementi nuovi e ha considerato la condanna per l'art. 74 d.P.R. 309/1990, pur non essendo titolo cautelare, utile a confermare la personalità negativa del ricorrente ai fini delle esigenze cautelari (art. 274 lett. c)). Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il Tribunale ha comunque esaminato la revoca ritenendola infondata tenuto conto della durata residua della misura (scadenza luglio 2024 in base alla sentenza del 23/01/2023 e agli artt. 303 lett. e) n.1 e 308 c.p.p.); il ricorrente non ha confutato queste argomentazioni, violando l'obbligo di confronto richiesto ex art. 581 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria prevista in dispositivo.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello ex art. 310 e sottolinea l'effetto devolutivo dell'impugnazione e i limiti della cognizione del giudice in sede di appello contro ordinanze su revoca/sostituzione di misure cautelari
art. 278 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione: la Corte però ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato in base ai limiti dell'impugnazione
art. 307 cod. proc. pen.
Cita la disciplina processuale sulle impugnazioni cautelari; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia posto elementi nuovi tali da obbligare la sostituzione della misura
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La condanna per tale reato non costituisce di per sé "titolo cautelare", ma può essere considerata, ai fini della valutazione della personalità e della persistenza delle esigenze cautelari, come elemento rafforzativo
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede che, tra gli elementi per valutare la pericolosità sociale, vada considerata la personalità dell'imputato: principio applicato dal Tribunale per valutare la condanna successiva
art. 299 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha però valutato che il Tribunale ha esaminato anche il merito della revoca e lo ha ritenuto infondato
art. 300 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sull'inammissibilità della revoca; la Corte ha ritenuto la censura inidonea a contrastare le argomentazioni del Tribunale
art. 303 lett. e) n. 1 cod. proc. pen.
Usato per calcolare la durata massima della misura: la Corte ha richiamato che, per effetto della sentenza del 23/01/2023, i termini di durata fanno scadere la misura nel luglio 2024
art. 308 cod. proc. pen.
Collegato alla disciplina della durata delle misure cautelari e richiamato per motivare l'insussistenza della necessità di revoca immediata
art. 581 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo, nei motivi di ricorso, di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che non compie tale confronto
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per ricorso inammissibile salvo assenza di colpa: la Corte ha applicato la sanzione ritenuta equa
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla eventuale assenza di colpa che avrebbe escluso la sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che tale assenza non ricorresse
Massime di principio
- In appello avverso ordinanze adottate su istanze di revoca o sostituzione di misure cautelari il giudice è vincolato dall'effetto devolutivo: può esaminare solo nuovi fatti o elementi che incidano apprezzabilmente sul quadro probatorio, non riesaminare ex novo la decisione cautelare
- Una condanna sopravvenuta per reati correlati, pur non costituendo automaticamente "titolo cautelare", può essere valutata dal giudice come elemento indiziario della personalità e della persistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.
- In sede di cassazione i motivi devono confrontarsi argomentatamente con le ragioni della decisione impugnata (art. 581 c.p.p.); l'assenza di un confronto specifico comporta l'inammissibilità del ricorso
- La sussistenza di termini di durata residua della misura cautelare può rendere infondata una richiesta di revoca quando la misura è prossima alla scadenza secondo la normativa sui termini (artt. 303, 308 c.p.p.)
- Il ricorrente che propone cassazione rischia la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. se il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono giustificazioni di assenza di colpa
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