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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6854/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Isernia (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) per Euro 1.192.325,00 relativo all'anno 2015, deducendo l'errata applicazione della legge per non aver disposto la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 sul profitto del reato o su beni/equivalenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la confisca obbligatoria (anche per equivalente) prevista dall'art. 12-bis va disposta anche nelle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche se non era oggetto dell'accordo tra le parti. Avendo il Tribunale omesso di provvedere sulla confisca senza darne motivazione, la Corte ha annullato in parte la sentenza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Isernia in diversa composizione perché pronunci sulla applicabilità e quantificazione della confisca (eventuali pagamenti intervenuti devono essere accertati in fatto dal giudice del rinvio).

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Prevede il reato relativo all'omesso versamento dell'IVA; norma incriminatrice del fatto oggetto del patteggiamento.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Introduce la confisca obbligatoria del profitto dei reati fiscali (anche per equivalente); deve essere disposta anche nella sentenza di patteggiamento quando ricorrono i presupposti, salvo che siano intervenuti pagamenti che riducono o eliminano il profitto.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); non esime il giudice dall'ordine della confisca obbligatoria prevista dalla legge penale sostanziale.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ma ammette il ricorso del pubblico ministero per illegittimità della pena o quando vi è omissione della confisca obbligatoria, essendo quest'ultima una statuizione obbligatoria di diritto.

  • art. 1, comma 143, L. n. 244/2007 e art. 322-ter cod. pen. (richiamati in giurisprudenza)

    Richiamate a supporto del principio secondo cui la confisca obbligatoria dei profitti di reato deve essere disposta anche se non concordata nel patteggiamento; consolidano l'orientamento interpretativo richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria prevista per i reati fiscali va disposta anche nella sentenza di patteggiamento: la natura sanzionatoria e il carattere obbligatorio impongono la pronuncia indipendentemente dall'accordo tra le parti.
  • Il Procuratore generale (o il pubblico ministero) può proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento qualora vi sia omissione della confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • Se il giudice non pronuncia sulla confisca obbligatoria deve motivare le ragioni dell'omissione; l'omessa decisione configura illegittimità che legittima l'annullamento parziale e il rinvio.
  • La quantificazione della confisca, almeno per equivalente, deve essere operata tenendo conto del profitto del reato; per i reati di omesso versamento IVA il profitto è normalmente l'imposta non versata, salvo accertamento di pagamenti intervenuti che riducano o escludano il profitto.
  • In caso di rinvio la valutazione di fatti incidenti sulla confisca (es. pagamenti parziali, atti idonei a dissipare il profitto) deve essere compiuta dal giudice del merito, non dalla Corte di legittimità.

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