Sentenza n. 2693/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania - Napoli, sez. IV, n. -OMISSIS- pubblicata il 19 luglio 2023 e notificata il 21 luglio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto della minore con disabilità all’istruzione e all’integrazione scolastica e aveva liquidato somme a titolo risarcitorio e per spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo che le amministrazioni scolastiche non avevano dato esecuzione alla precedente sentenza del TAR, passata in giudicato e notificata con formula esecutiva. In particolare, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che fosse stato effettuato il pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. I ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, la liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando la prova del passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, la pronta liquidabilità del credito e l’assenza di prova dell’integrale pagamento da parte delle amministrazioni, rimaste non costituite. Ha ordinato alle amministrazioni intimate, obbligate in solido, di dare completa esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Ha accolto anche la richiesta di nomina preventiva del commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli o in un funzionario delegato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza e previa istanza degli interessati entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che gli interessi dovuti sino al soddisfo costituiscano una tutela già ampiamente satisfattiva e siano idonei a coprire l’eventuale ulteriore ritardo. Le spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico solidale delle amministrazioni e distratte in favore del difensore antistatario. Il compenso del commissario è stato riservato a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale compenso del commissario ad acta, da porsi a carico dell’Amministrazione soccombente
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condannare l’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma
La penalità di mora non è stata riconosciuta quando gli interessi dovuti sino al soddisfo sono stati ritenuti già idonei a compensare l’ulteriore ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
eventuale compenso del commissario
I compensi del commissario ad acta devono essere determinati secondo la disciplina richiamata e liquidati con separato decreto, previa presentazione di una specifica nota delle spese.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il giudice richiama il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi e l’assenza di integrale esecuzione per ottenere l’ordine giudiziale di pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato.
- Quando più amministrazioni sono state condannate in solido dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare loro congiuntamente l’integrale esecuzione del titolo, senza necessità di una nuova quantificazione del credito se questo è prontamente liquidabile.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, subordinandone l’intervento al mancato rispetto del termine assegnato e alla presentazione di un’apposita istanza degli interessati.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando gli interessi dovuti sino al soddisfo assicurano una tutela ritenuta ampiamente satisfattiva e idonea a coprire l’ulteriore ritardo nell’adempimento.
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