Cassazione Penale, Ordinanza n. 05775/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre gruppi di censure: primo, contestazione della ritenuta responsabilità penale e dell'elemento psicologico, dedotta però in modo sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate in appello; secondo, mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; terzo, contestazione del mancato giudizio di prevalenza o esclusione della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche, con conseguente doglianza sull'eccessività della pena. La Corte rileva che tali motivi sono privi di specificità perché reiterano censure già valutate e disattese con motivazione logica dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate; che anche il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto riproponeva questioni già affrontate in appello; e che le residue doglianze su recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio erano parimenti aspecifiche, essendo stata già motivata la stabilità della progettualità criminale e l'assenza di elementi positivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
indicato come norma incriminatrice per il reato di evasione oggetto della condanna confermata in appello.
art. 131-bis c.p.
richiamato come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la sua mancata applicazione è stata ritenuta correttamente motivata dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La doglianza sulla responsabilità penale, compreso l'elemento soggettivo, deve indicare concreti vizi argomentativi della sentenza di merito; una mera reiterazione delle contestazioni precedenti è priva di specificità.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è censurabile solo se si individua una effettiva frattura logica o una manifesta illogicità della motivazione resa dal giudice di merito.
- Le censure sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile per aspecificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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