Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36265/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno impugnato con un unico atto la sentenza dell’8 ottobre 2025 del GUP del Tribunale di Bari, che aveva applicato loro, ai sensi del rito del patteggiamento, rispettivamente la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa e la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 6.400 di multa, entrambe sostituite con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Le pene riguardavano la detenzione e cessione, anche per quantitativi consistenti, di hashish, in concorso. I ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione quanto alla responsabilità; 2) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, già riconosciute a uno dei due imputati. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le censure proposte non rientravano in tali ipotesi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che i motivi sulla responsabilità e sulle attenuanti generiche non sono deducibili contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva dato conto delle univoche risultanze investigative, della corretta determinazione della pena e dell’assenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p. L’inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p., il cui importo non risulta dal testo disponibile.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish anche per consistenti quantitativi.

    La norma è richiamata quale titolo del concorso nella detenzione e cessione di stupefacente contestata ai ricorrenti.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    per avere detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish anche per consistenti quantitativi.

    La condotta di detenzione e cessione di hashish, anche in quantitativi consistenti, è ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è circoscritto alle categorie di motivi tassativamente indicate dalla norma; non vi rientrano le censure sulla motivazione della responsabilità né quelle relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel caso di specie il giudice ha dato conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

    Nel caso esaminato, il giudice del patteggiamento aveva escluso, sulla base degli elementi considerati, la sussistenza delle condizioni per una pronuncia immediata di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.

    La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano secondo la disposizione richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che sia ravvisabile l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, l’impugnazione per cassazione è ammessa soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono quindi deducibili censure sulla motivazione della responsabilità o sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se estranee a tali ipotesi.
  • La natura pattizia del patteggiamento comporta che l’imputato, avendo accettato la pena e rinunciato a contestare l’accusa nel rito prescelto, non possa utilizzare il ricorso per cassazione per rimettere in discussione il contenuto del patto.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è conformata alla natura negoziale del rito; nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto sufficiente che il giudice avesse dato conto delle risultanze investigative, della corretta determinazione della pena e dell’assenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.