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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35267/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per tre motivi principali: 1) vizio di qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato, alla luce della sorveglianza esercitata dal personale del supermercato; 2) contestazione del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. (esposizione della cosa alla pubblica fede), sostenendo che la sorveglianza esclusiva rende incompatibile l'aggravante; 3) contestazione del riconoscimento dell'aggravante del "mezzo fraudolento" (art. 625 n.2 cod. pen.), ritenendo che il mero occultamento della merce nello zaino non configurasse astuzia/insidiosità sufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in tutte e tre le censure. Sul primo punto ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, se l'azione furtiva è monitorata e immediatamente contrastata dalla persona offesa o dagli addetti alla vigilanza in modo da impedire il conseguimento di una autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, il reato resta al livello del tentativo; la deposizione del direttore del supermercato ha indicato una sorveglianza continua fino al raggiungimento delle casse, pertanto la sentenza d'appello è stata annullata e rinviata per nuovo esame relativamente alla qualificazione consumazione/tentativo. Sul secondo punto la Corte ha ricordato che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non opera quando esiste una sorveglianza specificamente efficace ed immediata tale da impedire la sottrazione; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente/insufficiente e si è disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame. Sul terzo punto la Corte ha precisato che l'aggravante del "mezzo fraudolento" richiede un'azione insidiosa o improntata ad astuzia/scaltrezza e che la sentenza impugnata non ha spiegato in cosa consista tale elemento oltre il mero occultamento; anche su questo punto si è disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame. In sintesi, la sentenza d'appello è stata annullata e rinviata ad altra sezione per nuovo esame sui profili indicati.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Disciplina il delitto di furto come impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene; la consumazione richiede la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa da parte dell'agente.

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    Regola l'estensione del tentativo: quando l'impossessamento è impedito da vigilanza/immediato intervento, l'azione resta al livello del tentativo e non si perfeziona in consumazione.

  • art. 625 cod. pen., n.7 (esposizione alla pubblica fede)

    L'aggravante opera per beni esposti alla pubblica fede; tuttavia può essere esclusa quando esista una sorveglianza specificamente efficace e immediata che impedisca la sottrazione.

  • art. 625 cod. pen., n.2 (mezzo fraudolento)

    L'aggravante richiede un'azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, idonea a eludere gli accorgimenti del detentore; il mero occultamento non è automaticamente sufficiente.

  • Sez. U., n.52117/2014 (Prevete)

    In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.

    Principio guida per distinguere consumazione e tentativo nel furto in supermercato: la presenza di monitoraggio e intervento immediato può escludere la consumazione.

  • Giurisprudenza di merito citata (Sez.5, n.1509/2020 e Sez.5, n.45172/2015)

    Confermano che la videosorveglianza di per sé non esclude l'aggravante di esposizione alla pubblica fede; è necessaria una sorveglianza attiva e specificamente efficace per escluderla.

Massime di principio

  • Nel furto presso esercizi commerciali la consumazione richiede che l'agente abbia conseguito una piena, autonoma ed effettiva disponibilità della merce: se la persona offesa o gli addetti esercitano una sorveglianza attuale e intervengono immediatamente, normalmente il fatto resta tentato.
  • La sola attraversata delle casse non determina automaticamente la consumazione: conta la concreta perdita del controllo della merce da parte del soggetto passivo e l'assenza di sorveglianza efficace.
  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7) è applicabile salvo che non sia dimostrabile una sorveglianza specificamente efficace e continua che impedisca la sottrazione; la videosorveglianza passiva non è sufficiente di per sé.
  • L'aggravante del "mezzo fraudolento" (art. 625 n.2) richiede elementi di insidia, astuzia o scaltrezza oltre il semplice occultamento: i giudici devono motivare specificamente in che consista tale astuzia nel caso concreto.
  • I giudici devono fornire motivazioni concrete e concordanti con le prove (es. deposizioni dei testimoni) quando ammettono o escludono consumazione e aggravanti; la mancanza di adeguata motivazione può portare all'annullamento con rinvio.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe acquisire e allegare puntualmente le dichiarazioni dei testimoni addetti alla vigilanza e ogni elemento probatorio sulla tempistica dell'intervento per sostenere l'ipotesi del tentativo o l'esclusione delle aggravanti.

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