Cassazione Penale, Sentenza n. 33407/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora a carico di Maistri, per mancata trasmissione al tribunale del riesame del verbale di interrogatorio reso dall'indagato al Pubblico Ministero il 22/05/2025 (interrogatorio successivo all'applicazione della misura e precedente all'istanza di riesame). Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 309 c. 5 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dato rilievo alla presunta natura favorevole del verbale senza che il difensore avesse assolto all'onere di allegarne il contenuto; il PM giustifica la mancata ostensione con esigenze investigative non precisate. Il difensore di Maistri aveva invece chiesto il riesame invocando la cessazione delle esigenze cautelari richiamando la collaborazione resa in sede di interrogatorio dal PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che l'art. 309, comma 5 (come modificato dalla L.9/8/2024 n.114) impone l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio preventivo indipendentemente dal contenuto, e che il criterio dei 'fatti favorevoli sopravvenuti' comprende anche le dichiarazioni rese in interrogatori successivi (di garanzia o su invito del PM) se contengono elementi oggettivamente favorevoli. La Corte ha ribadito l'onere dell'indagato di specificare il contenuto favorevole degli atti non trasmessi quando si dolga dell'omissione, ma ha precisato che se il contenuto favorevole non è contestato dal PM e risulta rilevante (come quando la difesa allega collaborazione utile per le indagini), il Tribunale del riesame può rilevare d'ufficio l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione e valutare la perdita di efficacia della misura cautelare. Pertanto il rigetto dell'appello del PM è stato confermato e l'ordinanza impugnata è stata mantenuta.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio preventivo (art. 291, 1-quater), indipendentemente dal contenuto; l'omessa trasmissione può determinare la perdita di efficacia della misura ai sensi del comma 10
legge 9 agosto 2024 n. 114
modifica dell'art. 309 c. 5 cod. proc. pen.
Ha reso esplicito l'obbligo di trasmissione delle dichiarazioni preventive al tribunale del riesame e il loro rilievo ai fini della valutazione del riesame cautelare
art. 291 cod. proc. pen.
Indica gli elementi da allegare con la richiesta di misura cautelare e definisce l'interrogatorio preventivo le cui dichiarazioni devono essere trasmesse al riesame se rilevanti
art. 292 cod. proc. pen.
Prevede la nullità dell'ordinanza genetica se non contiene specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nell'interrogatorio preventivo, giustificando l'obbligo di trasmissione per consentire la verifica del requisito strutturale
giurisprudenza di Sez. 6
es. Sez. 6, n. 12151 del 12/03/2025; Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022; Sez. 6, n. 20527 del 28/03/2003
Consolidata regola secondo cui l'interrogatorio di garanzia rientra tra gli elementi favorevoli sopravvenuti solo quando abbia contenuto oggettivamente favorevole; inoltre l'indagato deve specificare il contenuto favorevole degli atti non trasmessi per farne valere la rilevanza
Massime di principio
- L'art. 309 c. 5 impone la trasmissione al tribunale del riesame delle dichiarazioni rese dall'indagato nell'interrogatorio preventivo quando esse risultino favorevoli; la valutazione è indipendente dalla natura formale dell'interrogatorio (garanzia o successivo su invito).
- L'interrogatorio di garanzia è rilevante ai fini del riesame solo se contiene elementi oggettivamente favorevoli, non quando si limiti a contestare le accuse.
- Chi si duole della mancata trasmissione di atti sopravvenuti ha l'onere di specificare il contenuto favorevole e la rilevanza di tali atti; meri cenni apodittici non sono sufficienti.
- Se il contenuto favorevole dell'atto non è contestato dal Pubblico Ministero e risulta decisivo rispetto alle esigenze cautelari invocate, il giudice del riesame può rilevare d'ufficio l'omessa trasmissione e valutare la perdita di efficacia della misura.
- La giustificazione della mancata ostensione da parte del PM per esigenze investigative va valutata con attenzione ma non esonera automaticamente dall'obbligo di trasmissione: l'obbligo resta salvo motivata necessità che deve essere verificata dal giudice del riesame.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe sempre indicare con specificità i contenuti favorevoli degli atti non trasmessi e la loro incidenza sulle esigenze cautelari per rendere efficace il gravame.
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