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Sentenza

Sentenza n. 8752/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza n. 13119/2024 del 18.12.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 19738/2024, notificata tramite PEC in data 20.12.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202507867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa all'attribuzione della carta elettronica per la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13119/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con accredito di euro 500,00 per ciascun anno, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva fornito elementi sulla corretta esecuzione della sentenza. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha affermato che il ricorrente aveva diritto a conseguire la prestazione riconosciuta dal giudicato e che i presupposti della pretesa non potevano essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l'intervento fosse attivato previa richiesta del ricorrente e che il termine di 60 giorni decorresse dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza è discrezionale; la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento può costituire ragione ostativa alla condanna alle astreintes.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri o non chiarisca di avere eseguito il giudicato, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'effettiva esecuzione.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla fissazione di un termine e dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca, nel caso concreto, una misura idonea e sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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