Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7610/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di applicazione della pena con rito abbreviato (art. 444 c.p.p.) per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, co. 2, lett. c) C.d.S.), deducendo l'omessa pronuncia sulla confisca del veicolo. Il PG sostiene che l'art. 186 co. 2 prevede la confisca quale sanzione amministrativa accessoria salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato, condizione ostativa che la sentenza avrebbe dovuto verificare e riportare; chiede annullamento senza rinvio limitatamente alla omissione della confisca e che la confisca venga disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha richiamato il principio per cui nelle sentenze di applicazione della pena ("patteggiamento") vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie e che l'obbligo di disporre la confisca del veicolo sussiste salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Tuttavia la confisca può essere disposta solo dopo accertamento e motivazione circa la titolarità o il dominio effettivo sul veicolo (non solo la intestazione formale). Il Procuratore Generale non ha allegato elementi per dimostrare che sussistevano i presupposti per la confisca né ha indicato le ragioni di diritto e i fatti su cui fondava la censura, violando l'art. 581 c.p.p.; pertanto il ricorso è inammissibile e la decisione impugnata resta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento e l'esito del patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena ai sensi di questo articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 445.

  • art. 445, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede limiti al divieto di applicare disposizioni nel patteggiamento (divieto eccezionale) ma non esclude in via generale le sanzioni amministrative accessorie come la confisca, salvo nei casi espressi dall'art. 240 c.p.

  • art. 186, co. 2, lett. c) Codice della Strada

    All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

    Prevede la confisca del veicolo come sanzione accessoria collegata al reato di guida in stato di ebbrezza salvo il caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato; impone al giudice di accertare e motivare la titolarità/dominio del veicolo perché da ciò dipendono effetti sanzionatori e raggio discrezionale.

  • art. 224 ter Codice della Strada

    Qualifica la confisca come sanzione amministrativa accessoria e dispone le modalità di trasmissione della sentenza al prefetto; consente la confisca anche se il veicolo non è stato sottoposto a sequestro preventivo.

  • art. 581, lett. c) cod. proc. pen.

    Imposta i requisiti di specificità del ricorso per cassazione, richiedendo l'indicazione precisa delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto su cui si fondano le censure; la loro omissione determina l'inammissibilità per aspecificità.

  • Sez. 1, n. 14844 del 04/02/2020 (Cass.)

    Affermato che per escludere la confisca per persona estranea al reato occorre valutare il "dominio effettivo" sul veicolo, estendendo la nozione oltre la mera intestazione formale (comprende possesso o detenzione non occasionali).

  • Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 (conv. legge 24 luglio 2008 n. 125) e legge 29 luglio 2010 n. 120, art. 33

    Interventi legislativi che hanno inciso sul quadro sanzionatorio della circolazione stradale e sulla qualificazione della confisca come sanzione amministrativa accessoria, richiamati per contestualizzare l'obbligo di disporre la confisca nelle pronunce di condanna o applicazione della pena.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) il giudice deve valutare e applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla normativa speciale (es. confisca del veicolo ex art. 186 C.d.S.), salvo i casi tassativi di esclusione.
  • La confisca del veicolo può essere disposta solo dopo un accertamento e relativa motivazione circa la titolarità o il dominio effettivo sul mezzo; non è sufficiente riferirsi alla sola intestazione formale.
  • Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la confisca non si applica ed è necessario che la sentenza dichiari e motivi l'esistenza della titolarità estranea; ciò influenza anche la determinazione della durata della sospensione della patente.
  • Il giudice può disporre la confisca anche se il veicolo non è stato preventivamente sottoposto a sequestro; la pronuncia deve però contenere il relativo accertamento e la motivazione.
  • In un ricorso per cassazione che contesti l'omissione della confisca, il ricorrente ha l'onere di allegare e specificare gli elementi di fatto e di diritto che dimostrano la necessità della confisca; la mancanza di tali allegazioni rende il ricorso aspecifico e inammissibile ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • La nozione di "persona estranea al reato" va interpretata in termini sostanziali (dominio effettivo, possesso o detenzione non occasionale), per tutelare diritti del terzo ed evitare confische ingiustificate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.