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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7445/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca del denaro sequestrato: il ricorrente sosteneva che, essendo contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990), non potevano applicarsi né l'art.73, comma 7-bis d.P.R. n.309/1990 né l'art.240 c.p., mancando il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività delittuosa. Inoltre deduceva che non poteva farsi riferimento all'art.240-bis c.p. in quanto l'art.85-bis del d.P.R. n.309/1990, al momento della pronuncia impugnata, escludeva espressamente l'operatività di tale disposizione rispetto all'ipotesi di cui all'art.73, comma 5. Chiedeva l'annullamento senza rinvio della parte di sentenza relativa alla confisca del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato un vizio di motivazione della sentenza del Tribunale con riferimento alla confisca del denaro, definendola meramente assertiva e priva di adeguata ricostruzione fattuale e giuridica. Ha ricordato il principio per cui il denaro può essere considerato profitto dell'attività illecita solo se è ricavato da cessione di stupefacenti; quando è contestato esclusivamente il reato di detenzione (art.73, comma 5) non si può automaticamente ritenere che il denaro sia profitto. Ha inoltre escluso che la confisca potesse essere giustificata come confisca per sproporzione alla luce dell'art.85-bis d.P.R. n.309/1990 così come vigente al tempo della sentenza. Per questi motivi la Corte ha annullato con rinvio la parte di sentenza relativa alla confisca del denaro, disponendo un nuovo giudizio limitatamente a tale profilo.

Norme richiamate

  • art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990

    Norma che punisce la detenzione illecita di stupefacenti; nel caso la condotta contestata era solo di detenzione e non di cessione, il che limita la possibilità di considerare il denaro come "profitto" dell'attività di spaccio.

  • art.73, comma 7-bis, d.P.R. n.309/1990

    Richiamato dall'imputato come non applicabile alla fattispecie di detenzione pura; evoca misure patrimoniali connesse a delitti di droga ma la sua operatività è collegata a specifiche fattispecie e nessi di pertinenzialità.

  • art.240 c.p.

    Norma sul sequestro e confisca per la pertinenza rispetto al reato; il ricorso contestava l'applicabilità per mancanza di nesso tra denaro e delitto di detenzione.

  • art.240-bis c.p.

    Prevede confisca per sproporzione per patrimoni ingiustificati; il Tribunale aveva invocato la possibilità di tale strumento ma la Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza impugnata, l'art.85-bis d.P.R. aveva escluso l'applicazione di tale meccanismo al delitto di cui all'art.73, comma 5.

  • art.85-bis d.P.R. n.309/1990

    Norma che regola l'applicazione di disposizioni penali patrimoniali anche rispetto a reati della disciplina sugli stupefacenti; nella ricostruzione della Corte era determinante perché, come vigente al momento, escludeva la possibilità di utilizzare la confisca per sproporzione (art.240-bis) per l'ipotesi di detenzione di cui all'art.73, comma 5.

  • art.444 c.p.p.

    Disposizione che disciplina l'accordo sulle pene (patteggiamento); la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi di questo articolo.

  • art.448, comma 2-bis, c.p.p.

    Introduzione che ha inciso sull'ambito del patteggiamento; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine a misure non previste nell'accordo.

  • art.606 c.p.p.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamato per confermare l'ammissibilità del gravame per vizio di motivazione su misure non concordate.

  • Legge 23 giugno 2017, n.103

    Ha introdotto modifiche processuali (richiamata nella parte relativa al patteggiamento e alla possibilità di impugnazione in Cassazione).

  • Legge 13 novembre 2023, n.159 (conversione d.l. 15/09/2023, n.123)

    Modifica normativa intervenuta successivamente: ha variato l'art.85-bis rendendo possibile in altro contesto l'applicazione dell'art.240-bis anche per il delitto di cui all'art.73, comma 5; la Corte osserva però che questa modifica non era operativa al momento della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se all'imputato è contestata esclusivamente la detenzione di stupefacenti (art.73, comma 5 d.P.R. 309/1990), non si può automaticamente considerare il denaro sequestrato come "profitto" dell'attività di spaccio: è necessario un concreto nesso di pertinenzialità o prova che il denaro derivi da cessione.
  • In caso di patteggiamento, le misure personali o patrimoniali che non fanno parte dell'accordo possono essere impugnate in Cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p.; il giudice deve motivare con chiarezza e specificità le ragioni dell'adozione di misure ablative.
  • La confisca per sproporzione (art.240-bis c.p.) richiede che la norma sia applicabile alla fattispecie al momento della decisione: modifiche legislative successive non sanano automaticamente carenze di legittimità maturate in epoca anteriore.
  • La semplice presenza di denaro non è sufficiente a giustificare la confisca: il giudice deve dimostrare in motivazione la connessione logica e fattuale tra la somma e l'attività delittuosa oppure l'ingiustificato incremento patrimoniale rispetto ai redditi leciti.
  • In giudizio di rinvio, il giudice dovrà riesaminare specificamente la prova relativa all'origine del denaro e motivare puntualmente ogni valutazione che porti alla confisca o al suo rigetto.
  • Gli operatori devono controllare la disciplina vigente al momento della decisione impugnata: l'applicabilità di strumenti di confisca può variare con modifiche normative e ciò incide sulla legittimità delle misure patrimoniali adottate.

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