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Sentenza

Sentenza n. 13076/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Roma, notificato dal comando della Legione Carabinieri Lazio – Stazione Roma Ponte Galeria mediante consegna di una copia nelle mani del signor -OMISSIS- in data 15.02.2023 con il quale “disponeva la restituzione della patente di guida n. 2 -OMISSIS- -OMISSIS-rilasciata o duplicata il -OMISSIS- dalla -OMISSIS- (e di ogni altra patente eventualmente posseduta) di cui è titolare il signor -OMISSIS- residente in -OMISSIS-) -OMISSIS- Ai sensi dell’art -OMISSIS- del C.d.S. si conferma l’obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica per le Patenti di guida”;

Giustizia amministrativa202303507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di restituzione della patente con conferma dell'obbligo di sottoposizione a visita medica presso la Commissione Medica per le Patenti di guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio nella parte in cui confermava l'obbligo di sottoposizione a visita medica, dopo che il Giudice di Pace aveva annullato la precedente sospensione della patente disposta in relazione alla guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto: violazione ed erronea applicazione della disciplina del Codice della strada sulla revisione della patente, sostenendo che essa opererebbe quale sanzione accessoria rispetto alla sospensione della patente; violazione della disposizione del Codice della strada relativa alla revisione, carenza assoluta dei presupposti e dell'istruttoria, nonché violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente ha valorizzato il fatto che l'annullamento della sospensione era stato determinato dall'inattendibilità dell'accertamento alcolometrico, eseguito mediante un apparecchio dei Carabinieri privo di adeguata manutenzione e taratura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Il potere prefettizio di disporre la revisione della patente mediante visita medica è autonomo rispetto alla sospensione della patente e alle sorti del relativo provvedimento. Esso non si fonda sulla legittimità formale della sospensione, ma sull'esistenza di fatti sintomatici idonei a far sorgere dubbi ragionevoli sulla persistenza dei requisiti psicofisici o dell'idoneità tecnica alla guida. La revisione non è una sanzione amministrativa, neppure accessoria, ma una misura cautelare e preventiva funzionale alla sicurezza della circolazione; pertanto non richiede il pieno e definitivo accertamento di una violazione delle norme stradali o penali. Nel caso concreto, pur essendo stato utilizzato un apparecchio non correttamente manutenuto e tarato, erano stati rilevati valori alcolemici significativi alle due prove, circostanza sufficiente a giustificare il ragionevole dubbio sull'idoneità psicofisica del conducente e, quindi, la sottoposizione a visita medica. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • Codice della strada, disposizione sulla revisione della patente di guida

    Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.

    La revisione può essere disposta quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o dell'idoneità tecnica; il relativo potere è autonomo rispetto alla sospensione della patente e non richiede il definitivo accertamento di una violazione.

  • art. 119, comma 4, Codice della strada

    Individua la commissione medica locale presso la quale può essere disposta la visita medica nell'ambito della revisione della patente.

  • art. 186 Codice della strada

    È richiamato quale una delle ipotesi nelle quali il Prefetto può disporre la revisione della patente.

  • art. 187 Codice della strada

    È richiamato quale una delle ipotesi nelle quali il Prefetto può disporre la revisione della patente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha escluso il difetto e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La revisione della patente di guida mediante visita medica è una misura cautelare e preventiva, non una sanzione amministrativa, neppure accessoria, diretta a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici del titolare e funzionale alla sicurezza della circolazione.
  • Il potere prefettizio di disporre la revisione della patente è autonomo rispetto al provvedimento di sospensione della patente e non è condizionato dalla sua validità o dalla sua conferma giudiziale.
  • Per disporre la revisione della patente non è necessario il pieno e definitivo accertamento di una violazione delle norme sulla circolazione o di una fattispecie penale: è sufficiente un episodio idoneo a fondare un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente.
  • L'annullamento della sospensione della patente per inattendibilità o irregolarità dello strumento utilizzato per l'accertamento non impedisce, di per sé, l'adozione della revisione quando gli elementi fattuali disponibili conservino valenza sintomatica di un possibile rischio per la sicurezza della circolazione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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