Cassazione Civile, Ordinanza n. 21837/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro, emesso su ricorso della persona fisica poi ricorrente nei confronti di una società in accomandita semplice. La società propose opposizione sostenendo che il credito azionato non esisteva perché le somme erano già state regolate tramite pagamenti e compensazioni tra poste reciproche derivanti da precedenti giudizi. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. In appello la soccombente dedusse che tra le parti vi sarebbe stato un accordo di compensazione volontaria e che, comunque, operava la compensazione legale sui crediti di spese di lite. La Corte d’appello rigettò il gravame ritenendo non provato un accordo di compensazione e insussistenti i presupposti della compensazione ex lege per difetto di certezza dei crediti. In cassazione la ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 115, 132, 1252 e 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato fatti pacifici e documentalmente provati relativi a un accordo di compensazione volontaria del 2008; con il secondo denunciò violazione dell’art. 1243 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la compensazione legale tra crediti liquidi ed esigibili. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché cumulativo e perché diretto a sollecitare un riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, in ogni caso, non risultava un pagamento effettivo suscettibile di ripetizione ai sensi dell’art. 389 c.p.c., essendo la pretesa monitoria riferita a una posta già compensata e comunque estranea al decisum cassato. Il secondo motivo è stato considerato assorbito e comunque infondato, poiché la compensazione legale richiede crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili al momento dell’eccezione, requisito ritenuto insussistente dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato l’appello e, a monte, l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata già accolta dal Tribunale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per eterogeneità delle censure e per richiesta di rivalutazione del merito; ha inoltre escluso la configurabilità di un credito restitutorio ex art. 389 c.p.c. perché non risultava un pagamento effettivo della somma azionata. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato assorbito, precisando comunque che la compensazione legale ex art. 1243 c.c. presuppone crediti certi, liquidi ed esigibili, requisiti che nel caso concreto mancavano.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del procedimento monitorio originario
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di disponibilità delle prove
art. 132, comma 4, c.p.c.
invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno della doglianza di difetto di motivazione
art. 1252 c.c.
disciplinante la compensazione volontaria; la Corte ritiene l’accertamento dell’accordo tra le parti riservato al merito
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell’onere probatorio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
base formale delle censure di legittimità; la Corte rileva l’eterogeneità e la genericità del motivo
art. 1243 c.c.
la compensazione legale richiede crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili al momento dell’eccezione
art. 389 c.p.c.
l’azione restitutoria post-cassazione presuppone un pagamento effettivamente eseguito in forza della sentenza poi cassata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee senza distinguerne chiaramente il vizio dedotto e senza svolgere argomentazioni coerenti con ciascun parametro dell’art. 360 c.p.c.
- L’accertamento dell’esistenza o meno di un accordo di compensazione volontaria tra le parti è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rivisitata in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La compensazione legale opera solo se, al momento dell’eccezione, i contrapposti crediti sono reciproci, certi, liquidi ed esigibili; se i crediti sono ancora sub iudice, il presupposto della certezza manca.
- L’azione restitutoria conseguente alla cassazione di una sentenza presuppone un pagamento effettivamente eseguito in esecuzione del provvedimento poi caducato e riferibile specificamente al decisum riformato.
- Se la pretesa azionata è già stata estinta per compensazione o comunque non è mai stata materialmente pagata, difetta il presupposto per domandarne la ripetizione in via restitutoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →