Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21837/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro, emesso su ricorso della persona fisica poi ricorrente nei confronti di una società in accomandita semplice. La società propose opposizione sostenendo che il credito azionato non esisteva perché le somme erano già state regolate tramite pagamenti e compensazioni tra poste reciproche derivanti da precedenti giudizi. Il Tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. In appello la soccombente dedusse che tra le parti vi sarebbe stato un accordo di compensazione volontaria e che, comunque, operava la compensazione legale sui crediti di spese di lite. La Corte d’appello rigettò il gravame ritenendo non provato un accordo di compensazione e insussistenti i presupposti della compensazione ex lege per difetto di certezza dei crediti. In cassazione la ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 115, 132, 1252 e 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato fatti pacifici e documentalmente provati relativi a un accordo di compensazione volontaria del 2008; con il secondo denunciò violazione dell’art. 1243 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la compensazione legale tra crediti liquidi ed esigibili. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché cumulativo e perché diretto a sollecitare un riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, in ogni caso, non risultava un pagamento effettivo suscettibile di ripetizione ai sensi dell’art. 389 c.p.c., essendo la pretesa monitoria riferita a una posta già compensata e comunque estranea al decisum cassato. Il secondo motivo è stato considerato assorbito e comunque infondato, poiché la compensazione legale richiede crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili al momento dell’eccezione, requisito ritenuto insussistente dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato l’appello e, a monte, l’opposizione al decreto ingiuntivo era stata già accolta dal Tribunale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per eterogeneità delle censure e per richiesta di rivalutazione del merito; ha inoltre escluso la configurabilità di un credito restitutorio ex art. 389 c.p.c. perché non risultava un pagamento effettivo della somma azionata. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato assorbito, precisando comunque che la compensazione legale ex art. 1243 c.c. presuppone crediti certi, liquidi ed esigibili, requisiti che nel caso concreto mancavano.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento monitorio originario

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di disponibilità delle prove

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza di difetto di motivazione

  • art. 1252 c.c.

    disciplinante la compensazione volontaria; la Corte ritiene l’accertamento dell’accordo tra le parti riservato al merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell’onere probatorio

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    base formale delle censure di legittimità; la Corte rileva l’eterogeneità e la genericità del motivo

  • art. 1243 c.c.

    la compensazione legale richiede crediti reciproci certi, liquidi ed esigibili al momento dell’eccezione

  • art. 389 c.p.c.

    l’azione restitutoria post-cassazione presuppone un pagamento effettivamente eseguito in forza della sentenza poi cassata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo censure eterogenee senza distinguerne chiaramente il vizio dedotto e senza svolgere argomentazioni coerenti con ciascun parametro dell’art. 360 c.p.c.
  • L’accertamento dell’esistenza o meno di un accordo di compensazione volontaria tra le parti è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non può essere rivisitata in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La compensazione legale opera solo se, al momento dell’eccezione, i contrapposti crediti sono reciproci, certi, liquidi ed esigibili; se i crediti sono ancora sub iudice, il presupposto della certezza manca.
  • L’azione restitutoria conseguente alla cassazione di una sentenza presuppone un pagamento effettivamente eseguito in esecuzione del provvedimento poi caducato e riferibile specificamente al decisum riformato.
  • Se la pretesa azionata è già stata estinta per compensazione o comunque non è mai stata materialmente pagata, difetta il presupposto per domandarne la ripetizione in via restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.