Cassazione Penale, Ordinanza n. 25252/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 14 gennaio 2025, censurando la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, dunque sollecitando una rivalutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità. Nel merito del ricorso, ha contestato l'affermazione del carattere doloso di due reati di evasione ascritti e ha dedotto anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo implicitamente che la Corte territoriale avrebbe dovuto apprezzare diversamente intensità del dolo e gravità complessiva della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni probatorie riservate al giudice di merito, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e priva di vizi logici. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo sufficiente sia sul dolo dei due reati di evasione sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando intensità del dolo, reiterazione della condotta e maggiore gravità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva motivato in relazione all'intensità del dolo, alla reiterazione della condotta e alla maggiore gravità del fatto; il relativo apprezzamento è stato ritenuto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto il profilo formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua, adeguata e logicamente coerente, e sia fondata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili.
- Il dolo nei reati di evasione può essere affermato sulla base di un compendio motivazionale che valorizzi gli elementi fattuali del caso concreto; la contestazione del relativo accertamento è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sorretto da adeguata motivazione quando il giudice valorizza l'intensità del dolo, la reiterazione della condotta e la complessiva gravità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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