Sentenza n. 2175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima,-OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo che aveva annullato il rinvio d’autorità di un’allieva dal 93° Corso allievi marescialli della Guardia di finanza e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’allieva, vincitrice del concorso per l’ammissione al 93° Corso allievi marescialli della Guardia di finanza, aveva ricevuto dalla Commissione per l’attribuzione del punto caratteristico il punteggio di 9,060/20, inferiore alla soglia minima di idoneità di 10/20. L’Amministrazione aveva quindi avviato il procedimento di rinvio d’autorità ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 199/1995 e, dopo la partecipazione dell’interessata, ne aveva disposto il rinvio dal corso e il proscioglimento dalla ferma volontaria. Il TAR aveva accolto la censura di difetto di motivazione, ritenendo incongruo il giudizio della Commissione, e aveva annullato gli atti impugnati. Il Ministero ha appellato deducendo, tra l’altro, errore di giudizio, indebita sostituzione del giudice all’Amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica, erronea interpretazione dell’art. 44, comma 3, e dell’art. 45 del d.lgs. n. 199/1995, travisamento dei fatti, erronea equiparazione tra documentazione caratteristica e punto caratteristico, insussistenza di disparità di trattamento, erronea valutazione delle assenze, del rendimento scolastico e dei permessi per merito. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che i motivi non esaminati dal TAR non erano stati formalmente riproposti e dovevano considerarsi abbandonati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; il regolamento delle Scuole sottufficiali, pur indicato tra gli atti impugnati, non era stato oggetto di specifiche censure.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha qualificato il punto caratteristico come una valutazione tecnico-discrezionale, complessiva e sintetica, sulle qualità morali, motivazionali e attitudinali dell’allievo, distinta dalle note caratteristiche redatte dai superiori gerarchici per periodi circoscritti e non riducibile né alla loro sommatoria né al rendimento scolastico. Il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di abnormità, manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca o travisamento dei fatti e non può tradursi nella sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’organo tecnico collegiale. Nel caso concreto, il verbale della Commissione e la relazione illustrativa indicavano una pluralità di elementi convergenti: reiterazione delle sanzioni disciplinari, condotte ritenute espressive di scarsa lealtà e correttezza, superficiale partecipazione ai doveri e alle attività addestrative, scarsa forza di volontà, difficoltà nelle esercitazioni di tiro, scarso impegno e presenze effettive inferiori alla media. Il punteggio risultava da una componente oggettiva, pari a 11,1/20, e da una componente soggettiva, pari a 6/20 nelle tre dimensioni valutate, con risultato finale di 9,060/20. Il giudizio non era apparente, contraddittorio o travisato: il TAR aveva invece rivalutato sostitutivamente gli stessi elementi. Le precedenti note caratteristiche, appena sufficienti e caratterizzate da una progressione negativa culminata in un giudizio insufficiente, potevano legittimamente divergere dal punto caratteristico senza necessità di motivazione rafforzata. La reiterazione di infrazioni disciplinari poteva essere valorizzata nel suo complesso, anche in assenza di consegne di rigore, e il confronto con altri allievi non era utile in assenza di perfetta comparabilità dei percorsi. L’autorizzazione provvisoria a indossare i distintivi del grado di maresciallo dipendeva dal superamento degli esami e non implicava una valutazione positiva delle qualità morali e attitudinali; il grado definitivo veniva attribuito solo dopo il punto caratteristico. Le assenze, pur inferiori alla soglia prevista quale causa autonoma di rinvio, potevano concorrere alla valutazione complessiva. Anche il rendimento scolastico e i permessi per merito non erano decisivi, perché riguardavano profili diversi dalla complessiva attitudine alla vita militare. L’appellata è stata condannata a rifondere al Ministero le spese del doppio grado, liquidate in complessivi 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 2, lett. b), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
Il rinvio d’autorità dal corso consegue all’attribuzione di un punto caratteristico inferiore alla soglia minima di idoneità, quando il giudizio complessivo sulle qualità dell’allievo evidenzi l’inadeguatezza alla prosecuzione della formazione.
art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
La soglia di assenze prevista dalla disposizione costituisce una causa autonoma di rinvio, ma il numero di assenze, anche se inferiore a tale soglia, può essere considerato quale elemento concorrente nella valutazione complessiva del punto caratteristico.
art. 44, comma 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
La disciplina del percorso formativo e dell’immissione nel ruolo consente di distinguere il rendimento scolastico dalla successiva valutazione complessiva dell’idoneità morale, motivazionale e attitudinale dell’allievo.
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi non esaminati dal giudice di primo grado devono essere espressamente riproposti in appello; in mancanza, si considerano abbandonati.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, salvo diversa regolazione motivata.
artt. 4 e 5 d.P.R. n. 1088/1959
Concorrono a disciplinare il sistema di valutazione e formazione degli allievi della Guardia di finanza, nell’ambito del quale il punto caratteristico esprime una valutazione complessiva dell’idoneità al servizio.
art. 33 d.P.R. n. 1088/1959
È richiamato quale disposizione rilevante per il sistema del punto caratteristico e per la valutazione complessiva dell’allievo.
d.m. 10 novembre 1933, regolamento per le Scuole sottufficiali della Guardia di finanza
Disciplina il funzionamento delle Scuole e il sistema valutativo; nel testo è considerato non specificamente contestato dall’appellata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il punto caratteristico attribuito agli allievi di un istituto di formazione militare è una valutazione tecnico-discrezionale, collegiale, sintetica e globale delle qualità morali, motivazionali e attitudinali dimostrate durante l’intero percorso formativo; esso è distinto dalle note caratteristiche riferite a periodi circoscritti e dal rendimento scolastico.
- Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni degli organi di formazione militare soltanto entro i limiti del controllo estrinseco, verificando abnormità, manifesta illogicità, contraddittorietà intrinseca o travisamento dei fatti, senza sostituire la propria ponderazione a quella dell’organo tecnico competente.
- La reiterazione di infrazioni disciplinari può essere valutata unitariamente quale indice di carenze morali e attitudinali, anche se le singole condotte non hanno comportato sanzioni di particolare gravità; non è necessario che ciascuna infrazione, isolatamente considerata, integri una causa autonoma di esclusione o rinvio.
- Il superamento della soglia normativa delle assenze può costituire causa autonoma di rinvio, ma anche un numero inferiore di assenze può essere legittimamente considerato come elemento concorrente nella valutazione globale dell’attitudine alla formazione militare.
- Il rendimento negli studi, l’attribuzione provvisoria di un grado o la concessione di permessi per merito non precludono un successivo giudizio negativo sulle qualità morali, motivazionali e attitudinali, quando tali profili siano oggetto di una distinta fase valutativa.
- I motivi non esaminati in primo grado devono essere specificamente riproposti in appello; in difetto, essi si considerano abbandonati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
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