Cassazione Penale, Sentenza n. 13882/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Taranto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestando che il giudice avesse omesso di valutare adeguatamente il contenuto minaccioso delle frasi rivolte dall'imputato agli agenti (citazione di frasi come "devo alzarvi le mani... Vi devo mandare all'ospedale") e non avesse verificato il coefficiente psicologico necessario per la fattispecie. Ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta non poteva essere qualificata come mera resistenza passiva senza un esame delle minacce e dell'intenzionalità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente osservato la modifica normativa (legge n.114/2024) che incide sui rimedi del pubblico ministero, e ha dichiarato la ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608, comma 2, cod. proc. pen. Sulla sostanza, la Corte ha censurato la sentenza del Tribunale per motivazione scarna e omissione rispetto al contenuto minaccioso delle frasi attribuite all'imputato e per la mancata valutazione del requisito psicologico. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. p) legge n. 114 del 2024
Ha modificato il primo periodo dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. incidendo sui rimedi esperibili dal pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento per reati procedibili per citazione diretta; la Corte ne ha tratto la conseguenza che, pur essendo tali sentenze inappellabili, il ricorso per cassazione del Procuratore generale è ammissibile ai sensi dell'art. 608, comma 2, per vizi di motivazione.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
Riferita nella sua versione modificata dalla legge n.114/2024; rilevante per definire i limiti dell'appello del pubblico ministero e la diversa possibilità di ricorso per cassazione.
art. 608, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la proposizione del ricorso per cassazione anche per sentenze che sono inappellabili, nel caso di vizi di motivazione attinenti a decisioni non impugnabili in appello; la Corte ha ritenuto applicabile questa disposizione al caso di specie.
art. 337 cod. pen. (minaccia)
La Corte ha richiamato la distinzione tra minaccia e mero sfogo emotivo: le frasi minacciose rivolte agli agenti dovevano essere valutate dal giudice di merito per accertare se integrassero l'elemento oggettivo e soggettivo di un reato (e quindi per verificare la sussistenza della resistenza aggravata o di altra fattispecie correlata).
Massime di principio
- La qualificazione di una condotta come mera resistenza passiva o come reato con contenuto minaccioso richiede una valutazione motivata sia degli atti materiali sia del contenuto delle espressioni rivolte alle vittime; l'assenza di violenza fisica non esclude automaticamente la rilevanza penale di minacce verbali.
- L'intossicazione dell'imputato non esonera automaticamente dalla responsabilità penale: per escludere il coefficiente psicologico occorre un accertamento specifico che dimostri l'incapacità di comprendere o volere al momento del fatto.
- Quando il giudice di merito omette di motivare su elementi essenziali (p. es. contenuto minaccioso e intenzionalità), tali omissioni possono costituire vizio motivazionale idoneo a determinare l'annullamento e il rinvio per un nuovo esame.
- Le modifiche procedurali che limitano l'appello del pubblico ministero non necessariamente impediscono il ricorso per cassazione in presenza di questioni di diritto o vizi di motivazione rilevanti; il ricorso per cassazione resta uno strumento possibile in specifiche condizioni previste dalla legge.
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