Cassazione Penale, Sentenza n. 12322/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'assoluzione con applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. pronunciata dalla Corte d'appello, deducendo violazione di legge (art. 334, comma 2, cod. pen.) e vizio motivazionale. Sostiene che non sono integrati gli elementi del reato contestato (sottrazione o dispersione di beni sottoposti a sequestro): a) i beni erano di proprietà della madre e l'imputato era un mero dipendente/custode senza interesse a sottrarre; b) la qualifica di custode non implica automaticamente la disponibilità materiale del bene; c) non è stato accertato se i beni siano divenuti irreperibili prima o dopo l'efficacia del dissequestro (circostanza che escluderebbe la punibilità); d) il reato commesso da un custode non proprietario richiederebbe dolo specifico finalizzato a favorire il proprietario, non il solo dolo generico; e) in assenza di dolo specifico la condotta potrebbe integrare al più l'art. 335 cod. pen. per omessa o negligente custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato una lacuna motivazionale nella sentenza impugnata, in particolare l'omessa verifica del rapporto tra il ricorrente e i beni sequestrati (se fosse 'proprietario' nella accezione estensiva rilevante ai fini penali o mero custode), elemento essenziale anche per valutare il dolo richiesto. Ha inoltre richiamato la nozione estesa di proprietario nella fattispecie e sottolineato l'interesse dell'imputato a impugnare un'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Norme richiamate
art. 334 cod. pen. (comma 2)
Norma che punisce la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte a sequestro; il comma 2 si riferisce al reato commesso dal proprietario e richiede dolo generico (consapevolezza dell'azione in contrasto col vincolo) mentre la giurisprudenza distingue il dolo quando l'autore è custode non proprietario, richiedendo talvolta dolo specifico.
art. 334 cod. pen. (comma 1)
Il comma 1 disciplina la fattispecie commessa al solo scopo di favorire il proprietario; in tale ipotesi il dolo è specifico e la sua sussistenza deve essere adeguatamente dimostrata.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione evidenzia che l'assoluzione ai sensi di questa norma ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento del fatto e della sua illiceità penale e deve essere iscritta nel casellario giudiziale, dando interesse all'imputato di impugnare la decisione.
art. 335 cod. pen.
Norma alternativa che punisce l'omessa o negligente custodia di cose sottoposte a sequestro; la Corte osserva che, in assenza di elementi per integrare il dolo richiesto dall'art. 334 nei confronti del custode non proprietario, la condotta potrebbe eventualmente configurare questa fattispecie meno grave.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione per vizi di motivazione e violazione di legge; il ricorso deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione in base a questi articoli.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 22529 del 27/04/2018 e Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017)
La giurisprudenza interpreta la nozione di 'proprietario' in senso estensivo ai fini dell'art. 334, comprendendo anche chi ha effettiva disponibilità e utilizzazione del bene; distingue inoltre il tipo di dolo richiesto a seconda che l'autore sia proprietario o semplice custode.
Massime di principio
- Quando è contestata la sottrazione o dispersione di beni sottoposti a sequestro, occorre accertare esplicitamente la relazione dell'imputato con i beni: proprietario (anche in senso estensivo di chi ha la reale disponibilità/uso) o mero custode.
- Se l'imputato è un custode non proprietario, il giudice deve valutare l'eventuale presenza di dolo specifico (es. finalità di favorire il proprietario); in assenza di tale prova, la condotta può non integrare l'art. 334 o ricadere in fattispecie meno grave come l'art. 335.
- Deve essere verificato il momento della 'irreperibilità' rispetto all'efficacia del dissequestro: se i beni sono divenuti irreperibili dopo l'avvenuto dissequestro può venir meno il presupposto oggettivo del reato.
- Un'assoluzione motivata con la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis può essere impugnata dall'imputato in Cassazione poiché ha effetti di giudicato sul fatto e viene iscritta nel casellario giudiziale.
- La Corte di merito deve motivare adeguatamente la qualificazione del soggetto (proprietario vs custode) e la sussistenza del relativo elemento soggettivo; la mancata valutazione di tali aspetti può giustificare annullamento e rinvio per nuovo esame.
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