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Sentenza

Sentenza n. 10121/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della Determinazione della Regione Piemonte – Direttore della Direzione Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”), comunicata via pec in data 15 dicembre 2022; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202304261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti ministeriali e alla comunicazione di avvio del procedimento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui la Regione Piemonte ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti, la comunicazione di avvio del procedimento e l'accordo della Conferenza permanente del 7 novembre 2019. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere richiesta dalla ricorrente, poiché l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta e l'adozione, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, di un provvedimento che attesti tale pagamento, da comunicare al TAR. Nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento dell'avvenuto pagamento. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che l'adesione alla procedura di decurtazione e l'adempimento delle relative obbligazioni pecuniarie dimostrassero la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

    La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul ripiano richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e il provvedimento regionale o provinciale che accerti tale pagamento e sia comunicato al TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    L'adesione alla procedura di decurtazione e l'adempimento delle conseguenti obbligazioni pecuniarie possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, nei giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, presuppone cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione e comunicazione al TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerti tale pagamento.
  • In mancanza del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla sola base dell'allegazione dell'azienda fornitrice di avere effettuato il versamento.
  • L'adesione alla procedura normativa di definizione agevolata e l'adempimento delle relative obbligazioni possono comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento processuale della parte e da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, anche quando non ricorrano i presupposti per una diversa pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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