Sentenza del 06/07/2021 n. 25530 - Corte di Cassazione
Evasione fiscale - Dichiarazione dei redditi - Responsabilità del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA per l'anno 2012, sostenendo l'assenza del dolo specifico perché aveva affidato la redazione e trasmissione delle dichiarazioni a un professionista e confidato nella sua attività; invocava dunque l'affidamento incolpevole nel professionista, la buona fede e l'assenza di finalità elusive, rilevando inoltre lo stato di decozione della società come incompatibile con uno scopo evasivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando le valutazioni dei giudici di merito. Ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo dichiarativo è personale e non delegabile (art. 5 d.lgs. 74/2000): l'affidamento a professionisti non esclude la responsabilità del contribuente/legale rappresentante né la necessità di conservare la copia sottoscritta della dichiarazione in caso di trasmissione telematica. La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di fatto (conoscenza dell'attività societaria, mancati contatti per verificare l'invio della dichiarazione, omissione reiterata l'anno successivo e mancato pagamento delle imposte), sussistesse la prova del dolo specifico o quantomeno della rappresentazione e volontà dell'elemento dell'imposta evasa oltre la soglia di punibilità. È stata quindi confermata la condanna (pena sospesa: 8 mesi di reclusione, con sanzioni accessorie) e disposta la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è personale e non delegabile; per le persone giuridiche incombe sul legale rappresentante che deve sottoscriverla. L'affidamento a un professionista non trasferisce l'obbligo né esclude la responsabilità penale per omessa dichiarazione.
codice di procedura penale
In caso di dichiarata inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze procedurali previste dall'articolo, con imputazione delle spese processuali e addebito di una somma alla Cassa delle Ammende, se ricorrono le condizioni per la condanna per c.d. 'ricorso temerario'.
Corte Costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per rilevare l'assenza di elementi che dimostrino che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha portato all'applicazione delle conseguenze economiche previste.
Massime di principio
- L'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è personale e non viene trasferito al professionista incaricato: il contribuente (o il legale rappresentante della società) resta responsabile penalmente.
- Affidare la redazione e la trasmissione della dichiarazione a un commercialista non esclude automaticamente il dolo: è necessario dimostrare fatti che provino la volontà consapevole di eludere il fisco (es. conoscenza dell'ammontare dell'imposta, omissione reiterata, mancato pagamento).
- La conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione è un obbligo del contribuente anche in caso di trasmissione telematica; la sua mancanza costituisce elemento rilevante ai fini della responsabilità.
- La prova del dolo specifico può desumersi dall'entità dell'imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità, dalla consapevolezza dell'ammontare dovuto, dal comportamento successivo (mancato pagamento) e dalla reiterazione dell'omissione.
- In situazioni analoghe è consigliabile: conservare sempre la copia sottoscritta della dichiarazione, mantenere contatti documentati con il professionista per verificare invio e adempimenti, intervenire tempestivamente per rettificare o presentare la dichiarazione (anche avvalendosi del termine di 90 giorni se previsto), e conservare tutta la documentazione che dimostri l'effettivo esercizio di vigilanza.
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