Cassazione Penale, Sentenza n. 25801/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per molteplici censure: 1) vizio di motivazione e mancanza di autonoma elaborazione giudiziale ("copia-incolla") e assenza della motivazione rafforzata; 2) violazione del diritto di difesa per il passaggio dal rito cartolare al rito partecipato a seguito della rinnovazione dell'istruttoria e conseguente "disorientamento" difensivo; 3) nullità per mutamento della composizione del collegio e mancata rinnovazione formale degli atti; 4) errata riqualificazione del fatto in tentato omicidio (violazione art.56 c.p.), contestando l'idoneità e l'univocità della condotta e valorizzando la superficialità delle lesioni; 5) mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 6) travisamento probatorio circa la dinamica (valutazione contrastante delle dichiarazioni della parte civile e delle consulenze); 7) vizio sulla valutazione dell'elemento psicologico (dolo/ dolo alternativo); 8) errata esclusione della legittima difesa (anche putativa) e dell'eccesso colposo; 9) critica alla valutazione della minaccia riqualificata e alla attendibilità della parte civile; 10) violazione del divieto di reformatio in peius per modifica della riduzione per il rito nella precedente sentenza d'appello; 11) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della maggiore riduzione per il tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti, ritenendolo infondato o inammissibile. Per ogni motivo la Corte ha motivato il rigetto: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto autonoma e sufficiente valutazione probatoria anche nella sede di rinvio, che la rinnovazione dell'istruttoria imponeva il passaggio al rito partecipato senza offendere il diritto di difesa, che il mutamento della composizione del collegio non aveva comportato nullità visto il consenso delle parti a proseguire, e che la riqualificazione in tentato omicidio era correttamente motivata in ragione della dinamica, della reiterazione dei colpi, della posizione della vittima e delle caratteristiche dell'arma. Sono state respinte le censure su desistenza, legittima difesa, travisamento probatorio e reformatio in peius, inoltre è stata confermata la mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente il rigetto mantiene efficace la sentenza della Corte d'appello di Salerno e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Invocata in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto rispettati tali principi nel procedimento di rinvio e nella rinnovazione dell'istruttoria
Codice di procedura penale, art. 546, comma 1
Richiamato tra le norme processuali di riferimento sulla motivazione e sulla impugnazione; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione svolta in sede di rinvio
Codice di procedura penale, art. 601
Norma relativa ai termini a comparire nell'appello; la Corte di Cassazione aveva già annullato una sentenza per violazione di detta disposizione in precedente pronuncia richiamata nel procedimento
Codice di procedura penale, artt. 178 e 179
Richiamati dalla precedente sentenza di annullamento della Cassazione per irregolarità processuali; non ostano alla rinnovazione della prova e al giudizio di merito in sede di rinvio
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 1
"fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione degli appello contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"
La Corte ha applicato la norma per affermare che il rito cartolare è la regola e che la rinnovazione dell'istruttoria impone il passaggio al rito partecipato; tale passaggio non ha violato il diritto di difesa
Codice di procedura penale, art. 603
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha disposto la rinnovazione e ciò ha giustificato il diverso procedimento (rito partecipato) senza ledere le garanzie
Codice di procedura penale, art. 525, comma 2
Invocato in relazione all'immutabilità del giudice; la Corte ha ritenuto che il mutamento della composizione non abbia determinato nullità, essendovi stato consenso delle parti e nessuna richiesta di rinnovazione specifica
Codice penale, art. 56
Norma sul tentativo: la Corte ha valutato l'idoneità e l'inequivocità degli atti ex ante e ha confermato la sussistenza del tentativo di omicidio secondo la ricostruzione dei fatti
Codice penale, art. 575
Norma sulle lesioni: richiamata in confronto alla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse più grave e idonea al tentato omicidio
Codice penale, art. 612, secondo comma
Norma richiamata nella riqualificazione di taluni fatti in reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione parziale operata in appello
Codice penale, artt. 52 e 55
Norme sulla legittima difesa: la Corte ha valutato e escluso la legittima difesa (anche putativa) perché la condotta dell'imputato fu sproporzionata e l'aggressione omicidiaria si consumò mentre la vittima era inerme
Codice di procedura penale, art. 597, comma 3
Norma sul divieto di reformatio in peius: la Corte ha affermato che, nel giudizio di rinvio per motivi processuali, la sentenza annullata non consolidava posizioni sostanziali e dunque la nuova decisione può essere più grave se motivata
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile
Codice penale, art. 133
Norma sui criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione di attenuanti generiche
Codice penale, art. 393
Richiamato in ordine a doglianze su travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale impone il passaggio dal rito cartolare al rito partecipato; tale passaggio non compromette di per sé il diritto di difesa se la prova viene assunta nel contraddittorio e le parti non chiedono ulteriori provvedimenti
- Il mutamento nella composizione del collegio non determina automaticamente nullità: spetta alle parti chiedere la rinnovazione degli atti se ritengono che il nuovo collegio debba riesaminare le prove; il consenso tacito delle parti a proseguire può legittimare la prosecuzione
- In sede di rinvio la Corte d'appello può riformare in peius la decisione se l'annullamento precedente era per ragioni processuali e la sentenza annullata non ha consolidato posizioni sostanziali (limiti del divieto di reformatio in peius)
- Per la configurazione del tentato omicidio il giudice valuta l'idoneità concreta e l'inequivocità della condotta ex ante (prognosi posta ex ante sulla base degli elementi noti): rilevano arma, numero e direzione dei colpi, distanza, posizione della vittima e reiterazione
- La superficialità delle lesioni non esclude automaticamente il dolo omicida se le circostanze (arma, reiterazione, zone colpite, posizione della vittima) indicano un animus necandi
- La desistenza volontaria esclude il tentativo solo se l'interruzione dell'azione idonea e inequivoca è effettivamente dovuta alla volontà dell'agente e non a cause esterne (es. reazione della vittima)
- L'onere motivazionale in appello richiede motivazione rafforzata quando ci si discosta in modo significativo dal minimo edittale o si operano scelte che incidono pesantemente sulla gravità della pena; non sempre è necessaria nel caso di conferma o ragionevole compressione della pena
- Le doglianze generiche sulla contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile sono inammissibili se la motivazione della corte spiega perché quelle dichiarazioni sono state ritenute attendibili e riscontrate da elementi estrinseci (referti, sequestri, consulenze)
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