Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25801/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per molteplici censure: 1) vizio di motivazione e mancanza di autonoma elaborazione giudiziale ("copia-incolla") e assenza della motivazione rafforzata; 2) violazione del diritto di difesa per il passaggio dal rito cartolare al rito partecipato a seguito della rinnovazione dell'istruttoria e conseguente "disorientamento" difensivo; 3) nullità per mutamento della composizione del collegio e mancata rinnovazione formale degli atti; 4) errata riqualificazione del fatto in tentato omicidio (violazione art.56 c.p.), contestando l'idoneità e l'univocità della condotta e valorizzando la superficialità delle lesioni; 5) mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 6) travisamento probatorio circa la dinamica (valutazione contrastante delle dichiarazioni della parte civile e delle consulenze); 7) vizio sulla valutazione dell'elemento psicologico (dolo/ dolo alternativo); 8) errata esclusione della legittima difesa (anche putativa) e dell'eccesso colposo; 9) critica alla valutazione della minaccia riqualificata e alla attendibilità della parte civile; 10) violazione del divieto di reformatio in peius per modifica della riduzione per il rito nella precedente sentenza d'appello; 11) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della maggiore riduzione per il tentativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti, ritenendolo infondato o inammissibile. Per ogni motivo la Corte ha motivato il rigetto: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse svolto autonoma e sufficiente valutazione probatoria anche nella sede di rinvio, che la rinnovazione dell'istruttoria imponeva il passaggio al rito partecipato senza offendere il diritto di difesa, che il mutamento della composizione del collegio non aveva comportato nullità visto il consenso delle parti a proseguire, e che la riqualificazione in tentato omicidio era correttamente motivata in ragione della dinamica, della reiterazione dei colpi, della posizione della vittima e delle caratteristiche dell'arma. Sono state respinte le censure su desistenza, legittima difesa, travisamento probatorio e reformatio in peius, inoltre è stata confermata la mancata concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente il rigetto mantiene efficace la sentenza della Corte d'appello di Salerno e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Invocata in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto rispettati tali principi nel procedimento di rinvio e nella rinnovazione dell'istruttoria

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 1

    Richiamato tra le norme processuali di riferimento sulla motivazione e sulla impugnazione; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione svolta in sede di rinvio

  • Codice di procedura penale, art. 601

    Norma relativa ai termini a comparire nell'appello; la Corte di Cassazione aveva già annullato una sentenza per violazione di detta disposizione in precedente pronuncia richiamata nel procedimento

  • Codice di procedura penale, artt. 178 e 179

    Richiamati dalla precedente sentenza di annullamento della Cassazione per irregolarità processuali; non ostano alla rinnovazione della prova e al giudizio di merito in sede di rinvio

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 1

    "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione degli appello contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"

    La Corte ha applicato la norma per affermare che il rito cartolare è la regola e che la rinnovazione dell'istruttoria impone il passaggio al rito partecipato; tale passaggio non ha violato il diritto di difesa

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ha disposto la rinnovazione e ciò ha giustificato il diverso procedimento (rito partecipato) senza ledere le garanzie

  • Codice di procedura penale, art. 525, comma 2

    Invocato in relazione all'immutabilità del giudice; la Corte ha ritenuto che il mutamento della composizione non abbia determinato nullità, essendovi stato consenso delle parti e nessuna richiesta di rinnovazione specifica

  • Codice penale, art. 56

    Norma sul tentativo: la Corte ha valutato l'idoneità e l'inequivocità degli atti ex ante e ha confermato la sussistenza del tentativo di omicidio secondo la ricostruzione dei fatti

  • Codice penale, art. 575

    Norma sulle lesioni: richiamata in confronto alla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la condotta fosse più grave e idonea al tentato omicidio

  • Codice penale, art. 612, secondo comma

    Norma richiamata nella riqualificazione di taluni fatti in reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione parziale operata in appello

  • Codice penale, artt. 52 e 55

    Norme sulla legittima difesa: la Corte ha valutato e escluso la legittima difesa (anche putativa) perché la condotta dell'imputato fu sproporzionata e l'aggressione omicidiaria si consumò mentre la vittima era inerme

  • Codice di procedura penale, art. 597, comma 3

    Norma sul divieto di reformatio in peius: la Corte ha affermato che, nel giudizio di rinvio per motivi processuali, la sentenza annullata non consolidava posizioni sostanziali e dunque la nuova decisione può essere più grave se motivata

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile

  • Codice penale, art. 133

    Norma sui criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione di attenuanti generiche

  • Codice penale, art. 393

    Richiamato in ordine a doglianze su travisamento dei fatti; la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale impone il passaggio dal rito cartolare al rito partecipato; tale passaggio non compromette di per sé il diritto di difesa se la prova viene assunta nel contraddittorio e le parti non chiedono ulteriori provvedimenti
  • Il mutamento nella composizione del collegio non determina automaticamente nullità: spetta alle parti chiedere la rinnovazione degli atti se ritengono che il nuovo collegio debba riesaminare le prove; il consenso tacito delle parti a proseguire può legittimare la prosecuzione
  • In sede di rinvio la Corte d'appello può riformare in peius la decisione se l'annullamento precedente era per ragioni processuali e la sentenza annullata non ha consolidato posizioni sostanziali (limiti del divieto di reformatio in peius)
  • Per la configurazione del tentato omicidio il giudice valuta l'idoneità concreta e l'inequivocità della condotta ex ante (prognosi posta ex ante sulla base degli elementi noti): rilevano arma, numero e direzione dei colpi, distanza, posizione della vittima e reiterazione
  • La superficialità delle lesioni non esclude automaticamente il dolo omicida se le circostanze (arma, reiterazione, zone colpite, posizione della vittima) indicano un animus necandi
  • La desistenza volontaria esclude il tentativo solo se l'interruzione dell'azione idonea e inequivoca è effettivamente dovuta alla volontà dell'agente e non a cause esterne (es. reazione della vittima)
  • L'onere motivazionale in appello richiede motivazione rafforzata quando ci si discosta in modo significativo dal minimo edittale o si operano scelte che incidono pesantemente sulla gravità della pena; non sempre è necessaria nel caso di conferma o ragionevole compressione della pena
  • Le doglianze generiche sulla contraddittorietà delle dichiarazioni della parte civile sono inammissibili se la motivazione della corte spiega perché quelle dichiarazioni sono state ritenute attendibili e riscontrate da elementi estrinseci (referti, sequestri, consulenze)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.