Cassazione Civile, Sentenza n. 24849/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPGI per € 42.183,00 a titolo di contributi omessi, per la riclassificazione di alcuni collaboratori giornalistici come "redattori" (art. 5 CCNL) invece che come semplici corrispondenti locali (art. 12 CCNL) e per il riconoscimento, con riferimento a Roberto Ponte, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (conseguente obbligo contributivo). La ricorrente deduceva violazione di legge in ordine alla qualificazione delle notizie come di rilevanza nazionale e mancata verifica del coordinamento e della continuità delle prestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni dedotte attengono a valutazioni di fatto e di merito (continuità delle prestazioni, natura delle notizie, esistenza del coordinamento) non sindacabili in cassazione, soprattutto alla luce della doppia decisione conforme di primo e secondo grado (ex art. 348 ter c.p.c.). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPGI (liquidate in € 4.400,00 oltre € 200,00 per esborsi e maggiorazioni), e ha disposto l'applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Art. 5 CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico)
La Corte del merito ha interpretato l'art. 5 nel senso che la qualifica di "redattore" può spettare anche al giornalista professionista corrispondente locale quando continuiamente fornisca, oltre a notizie locali, notizie di carattere generale nazionale o internazionale, elaborandole.
Art. 12 CCNL (corrispondenti locali)
La Corte ha ritenuto che la mera denominazione di "corrispondente locale" non esclude la qualificazione come redattore se l'attività svolta ha continuità e produce notizie di rilevanza nazionale o internazionale.
Art. 409 e ss. c.p.c.
Riferimento alle norme processuali invocate in relazione all'accertamento del rapporto di collaborazione: la Corte ha considerato che l'accertamento circa l'esistenza di rapporto di collaborazione/di coordinamento è questione di merito e, se adeguatamente motivata in primo e secondo grado, è incensurabile in Cassazione salvo i limiti di cui all'art. 360 c.p.c.
Art. 2222 c.c.
Riferimento al contratto d'opera/prestazione d'opera intellettuale: la valutazione della natura autonoma o coordinata della prestazione è rimessa al giudice di merito, secondo la Corte.
Art. 360 c.p.c. primo comma, nn. 3 e 5
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha qualificato come inammissibile il ricorso che impugna valutazioni di fatto e di merito (n.3) e ha richiamato i limiti dell'incensurabilità salvo il vizio di motivazione in termini di cui al n.5.
Art. 348 ter c.p.c.
La Corte ha rilevato l'esistenza di una doppia decisione conforme (primo e secondo grado) fondata sugli stessi fatti, fattore che preclude il riesame in Cassazione delle medesime valutazioni di merito.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002 (con riferimento anche al comma 1‑bis)
La Corte ha disposto che sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento, da parte della ricorrente, dell'importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ove dovuto, secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto giornalistico (corrispondente locale vs redattore) dipende dalla reale attività svolta: continuità, natura elaborativa delle notizie e loro rilevanza per una massa indifferenziata determinano la qualifica di redattore.
- La rilevanza "nazionale" di una notizia si valuta in base alla potenziale risonanza e interesse di una massa indifferenziata di utenti, non solo in base al luogo in cui la notizia è stata raccolta.
- L'esistenza di coordinamento e di continuità nella prestazione può essere accertata anche in assenza di orari fissi o della presenza in redazione: elementi fattuali quali numero di contributi, frequenza, modalità di retribuzione e durata sono decisivi.
- Le valutazioni di fatto e di merito operate dal giudice di merito (sulla continuità, sul coordinamento, sulla rilevanza delle notizie) sono, salvo specifici vizî di diritto o di motivazione, inammissibili in sede di Cassazione; la parte deve concentrarsi su profili di diritto o su vizi motivazionali rilevabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Quando esistono decisioni conformi di primo e secondo grado fondate sugli stessi fatti (art. 348 ter c.p.c.), le possibilità di successo in Cassazione sono molto limitate.
- La forma contrattuale formale (auto/parasubordinato) non esclude, di per sé, la ricostruzione giudiziale di un rapporto coordinato o di una qualificazione diversa che comporti obblighi contributivi; la prova delle modalità concrete di svolgimento dell'attività è centrale.
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