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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24849/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPGI per € 42.183,00 a titolo di contributi omessi, per la riclassificazione di alcuni collaboratori giornalistici come "redattori" (art. 5 CCNL) invece che come semplici corrispondenti locali (art. 12 CCNL) e per il riconoscimento, con riferimento a Roberto Ponte, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (conseguente obbligo contributivo). La ricorrente deduceva violazione di legge in ordine alla qualificazione delle notizie come di rilevanza nazionale e mancata verifica del coordinamento e della continuità delle prestazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni dedotte attengono a valutazioni di fatto e di merito (continuità delle prestazioni, natura delle notizie, esistenza del coordinamento) non sindacabili in cassazione, soprattutto alla luce della doppia decisione conforme di primo e secondo grado (ex art. 348 ter c.p.c.). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPGI (liquidate in € 4.400,00 oltre € 200,00 per esborsi e maggiorazioni), e ha disposto l'applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 5 CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico)

    La Corte del merito ha interpretato l'art. 5 nel senso che la qualifica di "redattore" può spettare anche al giornalista professionista corrispondente locale quando continuiamente fornisca, oltre a notizie locali, notizie di carattere generale nazionale o internazionale, elaborandole.

  • Art. 12 CCNL (corrispondenti locali)

    La Corte ha ritenuto che la mera denominazione di "corrispondente locale" non esclude la qualificazione come redattore se l'attività svolta ha continuità e produce notizie di rilevanza nazionale o internazionale.

  • Art. 409 e ss. c.p.c.

    Riferimento alle norme processuali invocate in relazione all'accertamento del rapporto di collaborazione: la Corte ha considerato che l'accertamento circa l'esistenza di rapporto di collaborazione/di coordinamento è questione di merito e, se adeguatamente motivata in primo e secondo grado, è incensurabile in Cassazione salvo i limiti di cui all'art. 360 c.p.c.

  • Art. 2222 c.c.

    Riferimento al contratto d'opera/prestazione d'opera intellettuale: la valutazione della natura autonoma o coordinata della prestazione è rimessa al giudice di merito, secondo la Corte.

  • Art. 360 c.p.c. primo comma, nn. 3 e 5

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha qualificato come inammissibile il ricorso che impugna valutazioni di fatto e di merito (n.3) e ha richiamato i limiti dell'incensurabilità salvo il vizio di motivazione in termini di cui al n.5.

  • Art. 348 ter c.p.c.

    La Corte ha rilevato l'esistenza di una doppia decisione conforme (primo e secondo grado) fondata sugli stessi fatti, fattore che preclude il riesame in Cassazione delle medesime valutazioni di merito.

  • Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002 (con riferimento anche al comma 1‑bis)

    La Corte ha disposto che sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento, da parte della ricorrente, dell'importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, ove dovuto, secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • La qualificazione del rapporto giornalistico (corrispondente locale vs redattore) dipende dalla reale attività svolta: continuità, natura elaborativa delle notizie e loro rilevanza per una massa indifferenziata determinano la qualifica di redattore.
  • La rilevanza "nazionale" di una notizia si valuta in base alla potenziale risonanza e interesse di una massa indifferenziata di utenti, non solo in base al luogo in cui la notizia è stata raccolta.
  • L'esistenza di coordinamento e di continuità nella prestazione può essere accertata anche in assenza di orari fissi o della presenza in redazione: elementi fattuali quali numero di contributi, frequenza, modalità di retribuzione e durata sono decisivi.
  • Le valutazioni di fatto e di merito operate dal giudice di merito (sulla continuità, sul coordinamento, sulla rilevanza delle notizie) sono, salvo specifici vizî di diritto o di motivazione, inammissibili in sede di Cassazione; la parte deve concentrarsi su profili di diritto o su vizi motivazionali rilevabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • Quando esistono decisioni conformi di primo e secondo grado fondate sugli stessi fatti (art. 348 ter c.p.c.), le possibilità di successo in Cassazione sono molto limitate.
  • La forma contrattuale formale (auto/parasubordinato) non esclude, di per sé, la ricostruzione giudiziale di un rapporto coordinato o di una qualificazione diversa che comporti obblighi contributivi; la prova delle modalità concrete di svolgimento dell'attività è centrale.

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