Sentenza n. 3248/2026 - Roma, Sezione 3B
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Roma n. 5755/2024, depositata e resa pubblica il 16.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 34787/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.05.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5755/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici indicati nella pronuncia. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di accreditare gli importi dovuti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici coinvolti si sono costituiti con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione della sentenza o l'esistenza di sopravvenienze ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'attività richiesta dal giudicato non risultava eseguita e che l'amministrazione, a fronte delle allegazioni della ricorrente, non aveva fornito alcuna prova o indicazione circa la corretta esecuzione della sentenza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni per provvedere decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. È stata inoltre applicata una penalità di mora, determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma corrispondente al beneficio, decorrente dal primo giorno successivo all'eventuale scadenza infruttuosa del termine. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori di legge, con distrazione.
Norme richiamate
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico oggetto del giudicato da eseguire; la sentenza non ne ricostruisce ulteriormente il contenuto.
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
L'azione di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per il caso deciso, a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo abbia imposto all'amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- A fronte dell'allegazione dell'interessato circa l'inadempimento del giudicato, l'amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della pronuncia o l'esistenza di sopravvenienze ostative; in mancanza, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e fissare una penalità di mora quale misura coercitiva dell'esecuzione.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma oggetto dell'obbligo di pagamento e decorrere dal giorno successivo alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
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