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Sentenza

Sentenza n. 6103/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento -della comunicazione prot. CA/2026/19526 del 04/02/2026 di inefficacia della scia di riduzione della superficie di somministrazione della ricorrente; -della nota prot. CA/204080 del 15/10/2025; -della nota prot. CA/9465 del 20.01.2026; -di ogni altro atto, nota o parere che sia ostativo alla ricorrente

Giustizia amministrativa202602660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inefficacia della SCIA per la riduzione della superficie di somministrazione, unitamente agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato una SCIA per la riduzione della superficie di somministrazione. Nel corso dell'esame della pratica, Roma Capitale aveva rilevato una parziale difformità edilizio-urbanistica e aveva comunicato l'avvio del procedimento di inibizione degli effetti della SCIA e di decadenza dall'attività. Con il provvedimento del 4 febbraio 2026 aveva quindi inibito gli effetti della SCIA. La ricorrente ha dedotto, con un primo motivo assorbente, la violazione dell'art. 19 l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato oltre il termine di sessanta giorni. Con un secondo motivo ha dedotto l'eccesso di potere. Roma Capitale ha sostenuto che l'inibizione fosse possibile in ogni tempo in presenza di una difformità edilizio-urbanistica e che il termine non fosse decorso, considerato il deposito tardivo della memoria difensiva da parte della società.

La decisione

Il TAR ha accolto il motivo relativo alla tardività del provvedimento e ha annullato l'atto impugnato. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 l. 241/1990 non poteva essere sospeso per effetto della comunicazione di avvio del procedimento né del deposito tardivo della memoria difensiva. La sospensione del termine è possibile soltanto mediante un invito a conformarsi, quando l'attività sia regolarizzabile; nel caso concreto tale invito non era stato formulato. Il giudice ha inoltre escluso che una difformità edilizio-urbanistica consenta di inibire in ogni tempo gli effetti della SCIA: la difformità rende eventualmente la SCIA contraria alla legge, consentendo l'esercizio del potere inibitorio entro sessanta giorni oppure l'annullamento d'ufficio nei limiti e secondo le forme dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Il secondo motivo, relativo all'eccesso di potere, è stato assorbito per carenza di interesse. Roma Capitale è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il potere inibitorio sugli effetti della SCIA deve essere esercitato entro sessanta giorni; il termine non è sospeso dalla comunicazione di avvio del procedimento o dal deposito tardivo di memorie. La sospensione è possibile soltanto mediante invito a conformarsi, quando l'attività sia regolarizzabile.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Quando la SCIA presenti una difformità dalla legge, l'amministrazione, decorso il termine per l'intervento inibitorio, può eventualmente procedere mediante annullamento d'ufficio, nel rispetto dei presupposti, dei termini e delle forme dell'autotutela.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • Il potere inibitorio sugli effetti di una SCIA deve essere esercitato entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 l. 241/1990; la mera comunicazione di avvio del procedimento e il deposito tardivo di memorie difensive non sospendono né prorogano tale termine.
  • La sospensione del termine per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA è ammessa soltanto attraverso un invito a conformarsi, quando l'attività segnalata possa essere regolarizzata.
  • La rilevazione di una difformità edilizio-urbanistica non consente all'amministrazione di dichiarare in ogni tempo l'inefficacia della SCIA. Decorso il termine per l'inibizione, l'amministrazione deve eventualmente ricorrere all'autotutela decisoria, nel rispetto dei presupposti e dei limiti dell'art. 21-nonies l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamento

Testo integrale

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