Sentenza n. 385/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 442/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 13.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3463/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.11.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 3.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e non era stata eseguita. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 3.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. Il ricorrente ha rilevato anche l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l’esecuzione coattiva del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento spontaneo delle amministrazioni statali. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta dell’interessato; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: il TAR ha valorizzato sia la nomina del commissario ad acta sia le ulteriori ragioni ostative individuate dalla giurisprudenza, tra cui la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto della natura seriale e standardizzata della controversia.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di chiedere l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi, per ottenere l’attuazione concreta del comando giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la misura è stata esclusa per la nomina del commissario ad acta e per ulteriori ragioni ostative connesse alla situazione dell’amministrazione debitrice e alla complessità dell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione statale; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile; tale strumento è stato indicato tra quelli utilizzabili dal commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, aveva previsto il riconoscimento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato per il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e nell’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di agire esecutivamente nei confronti dell’amministrazione statale per ottenere l’attuazione del comando giudiziale di pagamento o di attribuzione di un beneficio.
- Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, conferendogli i poteri necessari all’esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell’amministrazione inadempiente: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare ulteriori ragioni ostative connesse alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità dell’adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, di per sé, un elemento idoneo a giustificare il rigetto della domanda di astreinte quando assicuri una concreta ed effettiva alternativa all’inerzia dell’amministrazione.
- Nel valutare l’astreinte, il giudice può considerare la complessità organizzativa e procedimentale dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture amministrative e soggetti esterni e l’eccezionale serialità del contenzioso, quali circostanze idonee a escludere la penalità di mora.
- Il commissario ad acta individuato tra i dipendenti dell’amministrazione debitrice può essere incaricato dell’esecuzione senza liquidazione di un compenso specifico; in caso di incapienza dei fondi, può ricorrere agli strumenti contabili previsti per il pagamento dei debiti dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →