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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-189/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 maggio 2022. — R. en R. contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Allegato II – Criterio di gestione obbligatorio 10 – Regolamento (UE) n.1107/2009 – Articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Riduzione o esclusione di tutto o parte dell’aiuto ricevuto a titolo della PAC – Inosservanza delle regole di condizionalità – Uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest’ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto. — Causa C-189/21

Giurisprudenza europea62021CJ0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la regola di condizionalità relativa ai prodotti fitosanitari non riguarda solo l’uso scorretto di prodotti autorizzati, ma anche l’impiego di prodotti non autorizzati o la cui autorizzazione sia scaduta. In tal modo ha respinto un’interpretazione restrittiva proposta dall’agricoltore, ritenendo coerente con gli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente l’applicazione della sanzione PAC. La decisione conferma che l’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 presuppone comunque un’autorizzazione in vigore.

Condizionalità PAC: il CGO 10 si applica anche all’uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato o con autorizzazione scaduta, con conseguente possibile riduzione dei pagamenti diretti.

La questione giuridica

Se il criterio di gestione obbligatorio 10 dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, che rinvia all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009, debba essere interpretato nel senso che ricomprende anche l’uso di un prodotto fitosanitario che non è autorizzato nello Stato membro interessato, oppure che non è più autorizzato e il cui termine ultimo di utilizzo è scaduto.

Principio di diritto

Il CGO 10 della condizionalità PAC, che richiama l’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009, comprende anche l’uso di un prodotto fitosanitario privo di autorizzazione nello Stato membro interessato o non più autorizzato, se l’autorizzazione è scaduta e anche il termine ultimo di utilizzo è spirato. Tale uso non è un fatto neutro rispetto alla condizionalità, perché l’uso corretto presuppone un’autorizzazione vigente e conforme agli articoli 28, 32 e, se del caso, 46 del regolamento n. 1107/2009; la violazione può quindi giustificare la riduzione o l’esclusione dei pagamenti diretti ai sensi degli articoli 91 e 99 del regolamento n. 1306/2013.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articoli 91, 92, 93, 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Articoli 1, 28, 32, 46, 55, 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009
  • Direttiva 91/414/CEE
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013

Condizionalità PAC e uso di prodotti fitosanitari non autorizzati

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) in una controversia tra un beneficiario di pagamenti diretti PAC e il ministro olandese competente. Al centro vi è la portata del criterio di gestione obbligatorio 10 (CGO 10) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, che rinvia all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, un controllo ha accertato che un socio della R. en R. utilizzava un prodotto fitosanitario la cui autorizzazione era scaduta da tempo, così come erano scaduti sia il termine di commercializzazione sia il termine ultimo di utilizzo. Il Ministro ha applicato una riduzione del 3% dei pagamenti diretti per l’anno 2018, qualificando la condotta come inosservanza delle regole di condizionalità. La società ha contestato la decisione sostenendo che l’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 disciplina solo l’uso corretto di prodotti autorizzati, mentre il divieto di impiego di prodotti non autorizzati discenderebbe dall’articolo 28, non richiamato espressamente nell’allegato II del regolamento n. 1306/2013.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il sistema della condizionalità della PAC previsto dal regolamento n. 1306/2013. In particolare:

  • l’articolo 91 prevede una sanzione amministrativa per il beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità;
  • l’articolo 93 include tra tali regole i criteri di gestione obbligatori elencati nell’allegato II;
  • l’allegato II, per il settore "sanità pubblica, salute degli animali e delle piante", richiama il CGO 10 e l’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009;
  • l’articolo 99 disciplina la riduzione o l’esclusione degli importi dei pagamenti diretti.

Quanto al regolamento n. 1107/2009, la Corte valorizza:

  • l’articolo 1, che individua come obiettivo un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente;
  • l’articolo 28, paragrafo 1, secondo cui un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato o impiegato se non è autorizzato nello Stato membro interessato;
  • l’articolo 32, che collega la durata dell’autorizzazione ai relativi termini temporali;
  • l’articolo 46, che consente un periodo di tolleranza in caso di revoca, modifica o mancato rinnovo;
  • l’articolo 55, che impone un uso corretto dei prodotti fitosanitari;
  • l’articolo 83, che collega i riferimenti della direttiva 91/414/CEE alle nuove disposizioni del regolamento.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, secondo il considerando 35 del regolamento n. 1107/2009, l’uso corretto dei prodotti fitosanitari implica un uso conforme alla loro autorizzazione. Da ciò deduce che la nozione di uso corretto di cui all’articolo 55 presuppone che il prodotto sia autorizzato nello Stato membro interessato e che l’autorizzazione sia ancora efficace, nel rispetto degli articoli 28 e 32, e se del caso 46.

La Corte sottolinea poi che un’interpretazione restrittiva, limitata ai soli prodotti autorizzati ma usati in modo scorretto, produrrebbe un risultato incoerente con gli obiettivi della PAC e della normativa sui fitosanitari: un agricoltore che utilizzi un prodotto non autorizzato resterebbe esente da sanzione di condizionalità, mentre verrebbe sanzionato chi usa in modo scorretto un prodotto autorizzato. Una simile lettura svuoterebbe in parte la funzione del meccanismo di condizionalità, che mira a garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Quanto all’argomento tratto dall’articolo 83 del regolamento n. 1107/2009, la Corte rileva che il rinvio espresso all’articolo 55 è sufficiente perché l’articolo 55, letto sistematicamente, presuppone già la previa autorizzazione disciplinata dall’articolo 28. Non era dunque necessario un rinvio espresso anche a quest’ultima disposizione.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che il CGO 10 deve essere interpretato nel senso che copre anche l’uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato nello Stato membro interessato, oppure non più autorizzato e con termine ultimo di utilizzo scaduto. Tale comportamento costituisce una violazione delle regole di condizionalità e può comportare una sanzione amministrativa mediante riduzione o esclusione dei pagamenti diretti.

Ricadute operative

Per gli operatori agricoli e i consulenti che assistono beneficiari della PAC, la pronuncia conferma che il controllo di conformità non si limita al modo in cui il prodotto viene usato, ma investe anche la sua legittima autorizzazione e la persistenza della stessa nel tempo. In caso di prodotto scaduto o non autorizzato, può scattare la riduzione del sostegno anche se il problema non riguarda le sole modalità concrete di impiego.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecondizionalità dei pagamenti direttiprodotti fitosanitarisanzioni amministrativetutela della salute e dell’ambiente

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