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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31422/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza cautelare che aveva confermato la custodia in carcere applicata il 10/01/2023 dal GIP di Catanzaro per plurimi reati (capo U: estorsione con aggravante del metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; capo V: concorrenza sleale ex art. 513-bis cod. pen.; capi X e W: reati in materia di armi ai sensi della legge n. 895/1967; e altri connessi). I difensori hanno proposto sette motivi di ricorso: 1) motivazione apparente e mancata indicazione degli elementi oggettivi per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 in relazione al capo U; 2) violazione dell'art. 513-bis e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria del capo V, con travisamento delle intercettazioni; 3) carenza di pluralità di atti richiesti dall'art. 513-bis e assenza di condotte minacciose o violente; 4) motivazione apparente sull'aggravante 416-bis.1 anche per il capo V e decontestualizzazione di una frase captata; 5) violazione di norme processuali e incompetenza del GIP di Catanzaro sui reati commessi a Tropea (capi X e W) per mancanza di adeguata giustificazione della connessione; 6) omessa valutazione di una memoria difensiva sui capi X e W; 7) vizio della motivazione sulle esigenze cautelari, in particolare per la distanza temporale dei fatti (2018) e per l'assenza di valutazione di misure meno afflittive. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento limitato all'aggravante 416-bis.1 e l'inammissibilità del resto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non aveva motivato adeguatamente l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) né aveva dimostrato la gravità indiziaria per il reato di concorrenza sleale (art. 513-bis), essendo priva di elementi che attestassero l'uso di violenza o minacce o la pluralità di atti richiesti dalla norma. Ha inoltre ritenuto non motivate le ragioni della competenza per i reati commessi a Tropea (capi X e W). Il sesto motivo è stato ritenuto infondato; il quarto e il settimo sono stati assorbiti dall'accoglimento dei precedenti. Per le carenze ritenute gravi la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia l'ordinanza del GIP del 10/01/2023, disponendo l'immediata liberazione di Francesco Lo Scalzo salvo diversa detenzione per altra causa e ordinando gli adempimenti di cancelleria ex art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'applicazione dell'aggravante del 'metodo mafioso' richiede che l'ordinanza indichi gli specifici elementi di fatto che giustificano l'aggravante; la mera citazione di principi giurisprudenziali è insufficiente.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Per la configurabilità del reato di concorrenza sleale tipico ex art. 513-bis è necessaria la compiuta dimostrazione di una pluralità di atti di concorrenza posti in essere con violenza o minaccia tali da ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente; l'ordinanza non ha fornito tali elementi.

  • art. 628 cod. pen.

    Richiamato tra i capi di imputazione (in relazione a rapina), ma la valutazione degli elementi a giustificazione delle aggravanti correlate deve risultare esplicitata.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato tra i capi di imputazione; la decisione si è concentrata sulla sufficienza degli elementi indiziari e sulle aggravanti correlate.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Richiamato nell'enunciazione dei capi (concorrente nei reati), usato per la ricostruzione normativa dei reati compiuti in concorso.

  • artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967

    Norme sulla detenzione e uso di armi; la competenza territoriale riferita ai reati in materia di armi (capi X e W) è stata ritenuta non adeguatamente giustificata nell'ordinanza impugnata.

  • artt. 27, 51, comma 3-bis, 291, comma 2 cod. proc. pen.

    Citati dai difensori come norme processuali violate o rilevanti per la questione di incompetenza e motivazione; la Corte ha valutato le ragioni di incompetenza pratiche e fattuali e ha ritenuto fondata la censura sulla mancata motivazione della connessione territoriale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto assorbita la questione cautelare dopo aver accolto le censure sulla gravità indiziaria e sulle aggravanti.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento dell'ordinanza; la Corte ordina l'esecuzione degli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'aggravante del 'metodo mafioso' (art. 416-bis.1) richiede una motivazione fattuale specifica: non è sufficiente il richiamo a massime giurisprudenziali; il giudice deve indicare le condotte e gli elementi oggettivi che legittimano l'aggravante.
  • Per la configurabilità dell'art. 513-bis occorre la prova o la fondazione indiziaria di una pluralità di atti connotati da violenza o minaccia idonei ad incidere sulla libertà di iniziativa dell'impresa concorrente; singoli atti o meri elementi indiziari decontestualizzati possono non bastare.
  • Le intercettazioni devono essere contestualizzate: l'uso di brani captati decontestualizzati o interpretati come autoevidenti può essere censurato se non è dimostrato che documentano condotte violente o minacciose.
  • La connessione e la vis attractiva che giustificano l'attribuzione della competenza a un ufficio giudiziario devono essere motivate in fatto; affermazioni apodittiche sulla 'generica connessione' non sono sufficienti a determinare la competenza territoriale.
  • Le misure cautelari personali, e in particolare la custodia in carcere, non possono fondarsi su valutazioni indiziarie manifestamente carenti: gravi lacune di motivazione sulle aggravanti e sulla gravità indiziaria possono determinare l'annullamento dell'ordinanza e l'immediata liberazione.
  • In sede difensiva è efficace sollevare questioni di decontestualizzazione delle intercettazioni, carenza di pluralità di atti per reati che la richiedono, e incompetenza territoriale per ottenere il riesame dell'adeguatezza delle misure cautelari.

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