Cassazione Penale, Ordinanza n. 12818/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Forlì del 22 maggio 2024, pronunciata quale giudice di appello contro decisione del giudice di pace, che aveva confermato la sua condanna, anche agli effetti civili, per fatti commessi in Cesenatico il 2 giugno 2021. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si deduceva vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità; con il secondo si censurava il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentito il primo motivo, perché contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. 274/2000. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.
richiamato come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna
art. 612 c.p.
richiamato come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna
art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
esclude la proponibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace
art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
insieme all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., limita il sindacato di legittimità sulle sentenze di appello rese per reati del giudice di pace
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
indicato come fonte introduttiva delle limitazioni al ricorso per cassazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace
art. 131-bis c.p.
"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto [...] non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace"
la particolare tenuità del fatto è esclusa nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione.
- La disciplina speciale del giudizio relativo ai reati di competenza del giudice di pace limita il sindacato della Corte di cassazione rispetto ai motivi attinenti alla motivazione della decisione di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace.
- Quando il ricorso deduce censure non consentite o manifestamente infondate nel giudizio di legittimità, esso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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