Sentenza del 17/05/2017 n. 12319 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato gli avvisi di accertamento Irpef relativi alla plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. L'Amministrazione aveva determinato la plusvalenza assumendo come maggior valore del terreno quello accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche perché l'acquirente aveva definito la relativa controversia mediante condono ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002. I contribuenti hanno denunciato l'illegittimità dell'utilizzo automatico di tale valore, l'omessa pronuncia sulle contestazioni e la violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo illegittimo presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo o di una maggiore plusvalenza esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Ha applicato retroattivamente l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015, qualificato come norma interpretativa, e ha ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo dei contribuenti e annullando gli avvisi fondati esclusivamente su quel criterio. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti
La definizione della lite relativa alle imposte di registro, ipotecaria e catastale da parte dell'acquirente non rende automaticamente definitivo, nei confronti dei venditori e ai fini dell'Irpef sulla plusvalenza, il valore del bene né consente di presumere un maggior corrispettivo.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3
Per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ovvero delle imposte ipotecaria e catastale.
Il valore accertato o definito ai fini delle imposte indirette costituisce, da solo, un elemento insufficiente per presumere un maggior prezzo di vendita e una maggiore plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione ha natura interpretativa e si applica anche ai giudizi in corso.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68
Disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili
La plusvalenza imponibile deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente realizzato, senza poter desumere automaticamente un maggior corrispettivo dal diverso valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro.
Art. 2697 c.c.
L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza del maggior corrispettivo o della maggiore plusvalenza; la mera divergenza rispetto al valore accertato ai fini delle imposte indirette non è sufficiente.
Art. 384 c.p.c.
Decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle cessioni immobiliari, il maggior valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale non consente da solo di presumere un maggior prezzo incassato dal venditore ai fini delle imposte sui redditi.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, con ulteriori elementi, che il corrispettivo effettivo sia superiore a quello dichiarato nell'atto di vendita; il semplice scostamento dai valori utilizzati per le imposte indirette non basta.
- Il condono o la definizione agevolata della lite da parte dell'acquirente non produce automaticamente effetti vincolanti nei confronti del venditore per un diverso tributo, come l'Irpef sulla plusvalenza.
- L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 ha portata interpretativa e retroattiva, quindi può essere applicato anche alle controversie relative ad accertamenti anteriori alla sua entrata in vigore e ai giudizi ancora pendenti.
- Se l'avviso di accertamento si fonda esclusivamente sul valore definito ai fini dell'imposta di registro, senza ulteriori prove del maggior corrispettivo, l'accertamento è normalmente illegittimo secondo il principio affermato dalla sentenza.
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