Sentenza n. 660/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia - Sottocommissione per gli esami di avvocato 2024 presso la Corte di Appello di -OMISSIS- ha comunicato in data -OMISSIS-(comunicazione n. -OMISSIS- - busta -OMISSIS-) il mancato superamento della prova scritta e la non ammissione del ricorrente alla successiva prova orale dell'esame di avvocato mediante caricamento dell'esito sul portale del candidato, letto in pari data; - del verbale di correzione dell'elaborato del ricorrente da parte della Terza Sottocommissione per l'esame di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, allo stato non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di insufficienza, espresso con il voto di 11/30, e conseguente non ammissione alla prova orale dell'esame di avvocato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, che aveva sostenuto la prova scritta dell'esame di abilitazione forense nella sessione 2024 redigendo un atto di diritto penale, ha impugnato il giudizio di insufficienza e la conseguente non ammissione alla prova orale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di buona fede, cooperazione, trasparenza, buon andamento e ragionevolezza, sostenendo che il solo voto numerico, in assenza di annotazioni, segni grafici o verbale di correzione conoscibile, non consentisse di comprendere le ragioni dell'insufficienza né il rapporto tra la valutazione e i criteri ministeriali. Ha richiamato precedenti del TAR Lombardia - Milano che avevano ritenuto necessario un più elevato standard motivazionale alla luce della nuova struttura dell'esame. Ha inoltre dedotto la violazione dei criteri di valutazione e l'eccesso di potere per illogicità manifesta ed errore sui presupposti, assumendo che il proprio elaborato fosse coerente con tali criteri. Il Ministero ha chiesto il rigetto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9734/2025, che aveva ribadito la sufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove scritte dell'esame di avvocato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha preso atto che l'orientamento del TAR Brescia e del TAR Lombardia - Milano, favorevole alla necessità di una motivazione ulteriore rispetto al voto numerico, era stato superato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 9734/2025, la quale aveva ribadito che il voto numerico, adeguatamente contestualizzato nei criteri predeterminati, costituisce motivazione sufficiente del giudizio della commissione. Il voto numerico è stato ritenuto idoneo a garantire standardizzazione e immediata percepibilità del risultato, in linea con imparzialità e buon andamento, e non sono stati ravvisati presupposti per una nuova questione di legittimità costituzionale. Il TAR ha dichiarato di non condividere pienamente tale impostazione, anche con riferimento alle esigenze di trasparenza e ai parametri eurounitari, ma ha ritenuto prevalenti la certezza del diritto e l'uniformità degli orientamenti, essendo vincolato a conformarsi alla giurisprudenza consolidata del giudice d'appello. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha qualificato la valutazione della sottocommissione come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti. Le contestazioni del ricorrente si fondavano su una personale valutazione positiva dell'elaborato e non erano accompagnate da un principio di prova, quale il deposito di elaborati comparabili, pareri pro veritate o soluzioni ufficiali o qualificate della traccia. In assenza di tali elementi, l'accoglimento delle doglianze avrebbe comportato un'inammissibile sostituzione del giudice alla commissione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023, n. 51
la prova scritta consiste nella redazione di un unico atto "che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo"
Disciplina transitoria delle modalità dell'esame di abilitazione forense applicabile alle sessioni dal 2023 al 2025.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice, conformandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene che il voto numerico, inserito nel contesto di criteri di valutazione predeterminati, sia sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o insufficienza della commissione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente a fondamento dei principi di buona fede e cooperazione reciproca, ma ritenuto non idoneo a superare l'orientamento sulla sufficienza del voto numerico.
art. 97 Cost.
Il Consiglio di Stato, il cui orientamento è seguito dal TAR, considera il voto numerico standardizzato e immediatamente percepibile maggiormente coerente con imparzialità e buon andamento.
art. 49 l. 247/2012
La disciplina transitoria mantiene l'applicabilità delle norme previgenti sulle prove e sulle modalità dell'esame, con conseguente persistente sufficienza del giudizio espresso mediante voto numerico.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
La tesi del ricorrente secondo cui tale disposizione avrebbe introdotto un obbligo di motivazione analitica non sospeso dalla disciplina transitoria è stata ritenuta non condivisibile dal Consiglio di Stato.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Impone alla parte che deduce l'illegittimità della valutazione tecnica di fornire un principio di prova; nel caso concreto, tale onere non è stato assolto.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo alle argomentazioni della sentenza del giudice d'appello, utilizzato dal TAR per motivare il rigetto del primo motivo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato dal Collegio insieme agli argomenti della sentenza del Consiglio di Stato posta a fondamento della decisione.
art. 10 dir. 2006/123/CE
l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti non deve essere utilizzato in modo arbitrario; i criteri devono essere chiari, inequivocabili, oggettivi, previamente pubblici, trasparenti e accessibili
Il TAR aveva ritenuto che la disciplina eurounitaria imponesse uno standard motivazionale più elevato, ma tale impostazione non è stata applicata nell'esito finale per conformarsi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
art. 15, comma 1, d.lgs. 59/2010
Norma nazionale di recepimento dei requisiti di chiarezza, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità dei criteri applicabili ai regimi autorizzatori.
art. 41, par. 2, lett. c), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi quando vengono in rilievo posizioni tutelate dal diritto dell'Unione.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato in relazione al diritto a un ricorso effettivo e alla funzione della motivazione quale strumento per l'esercizio della difesa.
Massime di principio
- Nella valutazione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense, il voto numerico, se espresso nell'ambito di criteri di valutazione predeterminati, pubblici e oggettivi, è sufficiente a integrare la motivazione del giudizio di idoneità o insufficienza.
- Il giudice amministrativo deve conformarsi all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato sulla sufficienza della motivazione numerica, anche quando manifesti perplessità personali sull'adeguatezza del voto numerico rispetto alle esigenze di trasparenza e conoscibilità delle ragioni concrete della valutazione.
- La valutazione delle commissioni d'esame costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Chi contesta in giudizio la valutazione negativa di una prova d'esame deve fornire un principio di prova idoneo a evidenziare il vizio tecnico dedotto, normalmente mediante elaborati comparabili, pareri pro veritate o soluzioni qualificate della traccia; la mera valutazione positiva del proprio elaborato non è sufficiente.
- L'assenza di elementi comparativi o tecnici prodotti dalla parte impedisce al giudice di accertare un vizio estrinseco della discrezionalità tecnica e rende inammissibile una doglianza sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del merito dell'elaborato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →