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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15240/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un soggetto sulla base di due assegni rilasciati da una terza persona, convivente per lungo tempo della madre del resistente. L'ingiunto propose opposizione, sostenendo l'insussistenza del titolo del credito e contestando anche la genuinità/sottoscrizione degli assegni, mentre il tribunale rigettò l'opposizione e non ammise la querela di falso. In appello, invece, il decreto fu revocato perché la corte territoriale ritenne non provato alcun titolo giustificativo del credito e inesistente il patto di riempimento degli assegni. Gli eredi del creditore ricorsero per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per mancata concessione dei termini ex artt. 190 e 101 c.p.c. dopo l'intervento del Procuratore generale; 2) violazione delle norme sul giudicato e sulla prova della genuinità degli assegni, assumendo che si fosse formato giudicato sulla loro autenticità; 3) violazione delle norme sulla promessa di pagamento e sulla prova della sottoscrizione, sostenendo che la sottoscrizione in calce agli assegni dovesse ritenersi riconosciuta; 4) in subordine, violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, deducendo che non fosse stato dimostrato dal resistente che gli assegni fossero stati sottoscritti in bianco.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che, dopo la comunicazione degli atti al Procuratore generale in una causa con intervento obbligatorio del pubblico ministero e relativa querela di falso, alle parti private non erano stati concessi i termini per ulteriori conclusionali/memorie ex art. 190 c.p.c. Ciò ha integrato una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    I termini per comparse conclusionali e memorie devono essere concessi; la loro omissione, dopo l'interlocuzione del pubblico ministero, viola il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 190 c.p.c. quale presidio del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto leso dalla mancata concessione dei termini dopo l'intervento del Procuratore generale.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nei motivi per contestare la valutazione della genuinità/sottoscrizione degli assegni.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nei motivi in tema di giudicato sulla genuinità degli assegni.

  • art. 226 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato e alla querela di falso.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla natura di promessa di pagamento/rilevanza della sottoscrizione degli assegni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova circa la sottoscrizione in bianco degli assegni.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni semplici a sostegno del quarto motivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato insieme alle presunzioni semplici a sostegno del quarto motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la decisione di merito sotto il profilo della valutazione delle prove.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla querela di falso e alla contestazione degli assegni.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato per la produzione della procura alle liti quale possibile accettazione tacita dell'eredità da parte di alcuni ricorrenti.

Massime di principio

  • Nelle cause soggette all'intervento obbligatorio del pubblico ministero, se il collegio trasmette gli atti al P.M. per le sue conclusioni, alle parti private devono essere concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per prendere posizione sull'esito dell'intervento; la loro omissione integra violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • La mera circostanza che le parti abbiano già depositato comparse conclusionali e memorie di replica prima dell'intervento del pubblico ministero non equivale, di per sé, a rinuncia implicita a ulteriori difese successive a tale intervento.
  • Quando viene dedotta una nullità processuale idonea a incidere sul contraddittorio in modo assorbente, il relativo accoglimento rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.
  • In presenza di querela di falso o comunque di intervento obbligatorio del pubblico ministero, il giudice deve assicurare alle parti la piena possibilità di interloquire anche dopo la comunicazione degli atti all'ufficio requirente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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