Sentenza del 21/05/2019 n. 3108 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP- presupposti d'imposta- onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la ripartizione dell'onere della prova in materia di IRAP, con particolare riferimento alla dimostrazione dei presupposti dell'imposta: l'esistenza di un'autonoma organizzazione e la produzione di una ricchezza aggiuntiva rispetto all'attività personale del contribuente. Quando l'imposizione deriva da un accertamento dell'Ufficio, anche ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, spetta all'Amministrazione dimostrare in giudizio la sussistenza concreta di entrambi i presupposti. Diversamente, quando il contribuente chiede il rimborso dell'IRAP già versata perché ritenuta indebita, spetta al contribuente provare l'inesistenza dei presupposti impositivi.
La decisione
Il principio affermato distingue due situazioni: in caso di accertamento dell'Ufficio, l'Amministrazione non può limitarsi a richiamare astrattamente l'assoggettamento all'IRAP, ma deve provare l'autonoma organizzazione e la ricchezza aggiuntiva nel caso concreto; in caso di domanda di rimborso, invece, il contribuente deve fornire una prova adeguata dell'assenza di tali elementi. L'esito concreto della controversia non è indicato nel testo fornito.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento mediante procedure automatizzate
Quando la pretesa IRAP deriva da un controllo dell'Ufficio, l'Amministrazione deve comunque dimostrare in sede contenziosa la sussistenza dei presupposti sostanziali dell'imposta, ossia l'autonoma organizzazione e la produzione di ricchezza aggiuntiva.
Massime di principio
- In una controversia IRAP, l'onere della prova dipende dall'iniziativa processuale: se l'imposta è richiesta dall'Amministrazione, spetta all'Ufficio provare i presupposti dell'imposizione; se il contribuente chiede il rimborso di quanto già versato, spetta al contribuente provare l'assenza degli stessi presupposti.
- La mera esistenza di un'attività professionale o autonoma non dimostra automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre verificare in concreto la presenza di un'autonoma organizzazione e di una capacità produttiva aggiuntiva rispetto al solo lavoro personale.
- L'Ufficio deve fornire una motivazione e una prova riferite alla situazione specifica del contribuente, non potendo fondare la pretesa su presunzioni generiche o sulla sola qualificazione formale dell'attività.
- Chi domanda il rimborso dovrebbe documentare puntualmente l'assenza di dipendenti o collaboratori rilevanti, l'assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e la prevalenza dell'attività personale.
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