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Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS-del 25 giugno 2021, in forza del quale il Comune di Petrosino ha respinto la domanda di sanatoria presentata da -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202102087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di sanatoria edilizia relativo a un fabbricato abusivo per civile abitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria, deducendo il difetto di motivazione perché il provvedimento non avrebbe precisato quali documenti mancassero né se fossero indispensabili per l'esame della domanda; hanno inoltre sostenuto che il termine per integrare la documentazione non fosse perentorio, che l'istanza contenesse già gli elementi necessari per la decisione e che il Comune avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda. In memoria hanno aggiunto la censura relativa alla mancata comunicazione alla comproprietaria della richiesta di integrazione documentale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo sufficiente il rinvio per relationem alla precedente comunicazione di preavviso di diniego e alla richiesta di integrazione documentale, che indicava le ragioni ostative e risultava resa disponibile ai destinatari. La documentazione prodotta in giudizio ha evidenziato numerose omissioni rilevanti, tra cui la descrizione delle opere, le dichiarazioni sullo stato dei lavori e sull'epoca di realizzazione, la perizia giurata, la documentazione catastale, gli elaborati sullo smaltimento delle acque reflue, la documentazione sismica, le attestazioni dei versamenti, i nulla osta e pareri degli enti competenti, il titolo di proprietà, il parere dell'AUSL e la relazione geologica. Il mancato assolvimento dell'onere documentale impediva una decisione favorevole e impediva altresì la formazione del silenzio-assenso, che non può formarsi in assenza dei requisiti sostanziali e documentali prescritti. La censura sulla mancata comunicazione alla comproprietaria è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con memoria ex art. 73 c.p.a., tardiva perché la mancata comunicazione era conosciuta sin dall'origine e comunque infondata nel merito: l'istanza era stata presentata da un solo comproprietario, il quale, in presenza di un pactum fiduciae desumibile dalla situazione concreta e dal ricorso congiunto, operava anche quale rappresentante dell'altra comproprietaria. L'amministrazione poteva quindi indirizzare la richiesta di integrazione al solo istante. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 26 l.r. Sicilia n. 37/1985

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione impone la produzione della documentazione prevista a corredo della domanda di sanatoria e attribuisce all'amministrazione il potere di richiedere ulteriore documentazione; il mancato assolvimento dell'onere documentale impedisce l'accoglimento dell'istanza.

  • l. n. 47/1985

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La legge statale è recepita dalla legislazione regionale siciliana in materia di sanatoria edilizia.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama

    Il rinvio per relationem è sufficiente a motivare il provvedimento quando l'atto richiamato è indicato e reso disponibile al destinatario.

  • art. 11-bis l.r. Sicilia n. 10/1991

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La previa comunicazione di preavviso di diniego, richiamata nel provvedimento finale, concorre a esplicitare le ragioni del diniego.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Quando la domanda amministrativa è presentata da un comproprietario che agisce anche quale rappresentante degli altri, gli obblighi partecipativi possono essere assolti mediante comunicazione al solo istante-rappresentante.

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Una censura nuova, introdotta per la prima volta con memoria difensiva, è inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso introduttivo o con motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Il diniego di sanatoria edilizia può essere motivato per relationem mediante il richiamo a una precedente comunicazione amministrativa, purché l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile al destinatario ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 241/1990.
  • L'omessa produzione della documentazione prescritta dalla disciplina della sanatoria edilizia, quando riguarda una pluralità di elementi rilevanti per l'accertamento dell'abuso e dei presupposti del condono, impedisce l'accoglimento dell'istanza senza che il richiedente possa limitarsi ad allegare l'esistenza dei presupposti sostanziali non documentati.
  • Il silenzio-assenso previsto in materia di sanatoria edilizia non può formarsi in assenza dei requisiti sostanziali e della documentazione prescritta per il rilascio del titolo in sanatoria.
  • Una censura relativa alla mancata comunicazione di un atto procedimentale, proposta per la prima volta con memoria ex art. 73 c.p.a., è inammissibile; essa è inoltre tardiva se la mancata comunicazione era conoscibile già prima della produzione dell'atto in giudizio.
  • Quando un comproprietario presenta l'istanza di sanatoria anche quale rappresentante degli altri comproprietari, l'amministrazione può adempiere agli obblighi partecipativi comunicando al solo istante la richiesta di integrazione documentale, se la situazione concreta evidenzia un rapporto rappresentativo o pactum fiduciae.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

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