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Sentenza

Sentenza n. 3752/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 28 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza del 28 settembre 2025, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L'istanza riguardava il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della relativa richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Ambasciata d'Italia ha attivato il procedimento fissando l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 16 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze analoghe. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    atto ad oggetto il rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'attivazione del procedimento nelle more del giudizio ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    con richiesta di nomina di un Commissario ad acta

    È stato richiamato per la richiesta di eventuale nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell'obbligo di provvedere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, come fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo può determinare la cessazione della materia del contendere quando l'attività posta in essere soddisfa integralmente la pretesa concretamente azionata, anche se non coincide ancora con l'adozione del provvedimento finale richiesto.
  • La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione formalizzata della domanda di visto integra, secondo le circostanze del caso, l'attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della domanda giudiziale diretta a ottenere tale adempimento preliminare.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell'amministrazione, mentre il contributo unificato può essere posto comunque a carico dell'amministrazione resistente mediante restituzione al ricorrente, ove versato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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