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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8292 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la seconda notificazione della medesima cartella esattoriale, effettuata mentre era ancora pendente il giudizio relativo alla prima notificazione. Il contribuente sosteneva che la nuova cartella costituisse una duplicazione illegittima della precedente e che fosse viziata per omessa motivazione sul rapporto tra i due atti. La CTR aveva accolto tale tesi, ritenendo che l'agente della riscossione avesse reiterato un potere già consumato e creato un secondo titolo esecutivo per le stesse imposte. Equitalia ha impugnato la decisione deducendo, tra l'altro, che la seconda notificazione costituiva una rinotificazione dello stesso atto, effettuata per sanare i vizi della prima notifica ed evitare decadenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia, ritenendo fondato il primo motivo. Ha stabilito che l'Amministrazione può emettere e notificare una nuova cartella sostitutiva di quella precedente, affetta da vizi che ne determinano la nullità, purché non siano scaduti i termini di decadenza e non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato sulla cartella. La seconda cartella, avente il medesimo contenuto, doveva intendersi emessa per reiterare la stessa pretesa impositiva e comportava l'implicito annullamento della prima, senza necessità di una specifica motivazione sul rapporto tra i due atti. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo, relativo al ne bis in idem, è stato rigettato: la mancata riproposizione in cassazione di questioni non esaminate perché assorbite non determina il giudicato su tali questioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La norma disciplina la cartella di pagamento. Secondo la Corte, la cartella sostitutiva, avente lo stesso contenuto della precedente, non richiede una motivazione ulteriore sul fatto di essere stata nuovamente notificata, purché sia riconducibile alla medesima pretesa tributaria.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    La disposizione è stata invocata dall'agente della riscossione con riferimento alla natura vincolata della cartella e all'irrilevanza di vizi non idonei a modificarne il contenuto. Il motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 39 c.p.c.

    Il principio del ne bis in idem impedisce la duplicazione di giudizi sul medesimo oggetto quando il precedente giudizio sia stato definito con una decisione di merito. Tuttavia, la Corte ha escluso che vi fosse giudicato sulle questioni non esaminate dal giudice di merito perché ritenute assorbite.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'agente della riscossione, tra cui violazione di legge, nullità della sentenza e insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • Cass. n. 8868 del 14 aprile 2006

    L'irrituale notificazione di un atto tributario impedisce il passaggio utile alla fase successiva della riscossione, ma non rende nullo l'atto né impedisce all'Amministrazione di sanare il vizio mediante rinotificazione entro i termini di legge.

  • Cass. n. 23558 del 5 novembre 2014

    Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni sulle quali il giudice di merito non si sia pronunciato perché le ha ritenute assorbite; la mancata riproposizione di tali questioni non determina la formazione del giudicato.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria o l'agente della riscossione può rinotificare una cartella affetta da vizi, anche durante la pendenza del giudizio sulla prima notificazione, purché agisca entro i termini di decadenza e non esista una sentenza passata in giudicato sulla cartella.
  • Quando la seconda cartella ha lo stesso contenuto e mira a sanare un vizio della prima notificazione, essa può essere interpretata come atto sostitutivo e non come duplicazione di una distinta pretesa tributaria; la prima cartella resta priva di effetto.
  • La rinotificazione non richiede necessariamente una motivazione specifica sul rapporto con il primo atto, se risulta chiaramente che la pretesa impositiva e il ruolo sono gli stessi.
  • La pendenza del giudizio sulla prima cartella non impedisce automaticamente la rinotificazione, ma l'Amministrazione deve rispettare i termini decadenziali e non può utilizzare la rinotificazione per eludere un giudicato già formatosi.
  • La mancata riproposizione in cassazione di motivi non esaminati dal giudice di merito perché assorbiti non comporta, di per sé, la formazione del giudicato su tali motivi.
  • In caso di rinotificazione, il contribuente può comunque contestare i vizi propri della nuova notificazione o dell'atto, mentre l'eventuale giudizio sulla prima cartella può perdere interesse se la prima è stata sostituita e non è coperta da giudicato.

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