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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24148/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, due imputati condannati in secondo grado, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello contestando: 1) la riferibilità a loro della truffa, deducendo un preteso travisamento del fatto; 2) per uno dei due, l'erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in relazione al concorso nel reato, sostenendo che non fosse provato il suo apporto alla truffa. La Corte di cassazione osserva che il primo motivo mira in realtà a una rivalutazione del compendio fattuale, non consentita in sede di legittimità, e che il travisamento non è deducibile in presenza di "doppia conforme" se non viene indicata la decisività dell'errore. Quanto al secondo motivo, lo ritiene reiterativo delle censure già svolte in appello e disattese con motivazione specifica, oltre che non specifico e meramente apparente, perché non si confronta criticamente con gli elementi valorizzati dai giudici di merito (proprietà della vettura usata, predisposizione dell'artificio per la c.d. truffa dello specchietto, invito alla vittima a non chiamare i Carabinieri).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e comunque privo dell'indicazione della decisività del presunto travisamento, in presenza di doppia conforme. Ha ritenuto il secondo motivo non specifico, perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per escludere la censura sul concorso di persone, ritenuta infondata e reiterativa rispetto al giudizio di merito

  • art. 606, lett. e, c.p.p.

    invocato come limite del sindacato di legittimità, che non consente la rivalutazione del fatto ma solo il controllo sui vizi della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto, poiché il controllo della Cassazione si limita alla verifica dei vizi motivazionali nei limiti dell'art. 606, lett. e, c.p.p.
  • Il travisamento del fatto non è utilmente deducibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente la decisività dell'errore denunciato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure meramente reiterative di doglianze già respinte in appello o solo apparenti.
  • In tema di concorso di persone, la censura è inammissibile quando ignora gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito a sostegno dell'apporto concorsuale dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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