Cassazione Civile, Ordinanza n. 22136/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento sintetico relativo al periodo d'imposta 2003 e, successivamente, alcune cartelle di pagamento emesse a titolo di iscrizione provvisoria. L'atto impositivo traeva origine da un PVC, secondo cui il contribuente, amministratore e partecipante al 35% di una società di capitali, nel 2006 aveva erogato somme alla società per aumenti di capitale e finanziamenti soci senza aver dichiarato redditi sufficienti; l'Ufficio aveva quindi recuperato maggiori imposte sulle spese per incrementi patrimoniali non giustificati. In giudizio il contribuente aveva sostenuto, da un lato, la nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale, dall'altro, l'infondatezza della pretesa perché le spese sarebbero state coperte da mutui concessi da terzi, uno dei quali documentato da scrittura privata autenticata del 5 maggio 2005. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo non adeguatamente provata la fonte finanziaria invocata, sia per l'asserita incompletezza dell'autentica, sia soprattutto per la mancata prova della tracciabilità del prestito. In cassazione il contribuente ha dedotto sei motivi: violazione degli artt. 38 e 41 d.P.R. 600/1973 per omesso contraddittorio; omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale sul medesimo punto; violazione dell'art. 2704 c.c. sulla certezza della data della scrittura privata; nullità per decisione su questione rilevata d'ufficio senza previa interlocuzione; violazione delle norme sulla tracciabilità dei finanziamenti e delle presunzioni civili; omesso esame di un fatto decisivo relativo alle ricevute dei ratei di mutuo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, per gli accertamenti sintetici relativi al periodo d'imposta 2003, non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; ha inoltre ricordato che tale obbligo, per gli accertamenti ex art. 38 d.P.R. 600/1973, è stato introdotto solo per periodi successivi e non si applicava al caso. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio della CTR, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che la CTR aveva fondato il proprio giudizio soprattutto sull'inidoneità della documentazione a dimostrare l'effettiva percezione delle somme e la tracciabilità dei versamenti dal mutuante al mutuatario; la questione sulla certezza della data della scrittura privata era solo un passaggio argomentativo secondario. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per gli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori al 2009, nella formulazione applicabile al caso, non prevedeva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Non è stato ritenuto idoneo a fondare, da solo, un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato come base delle cartelle di pagamento emesse a titolo di iscrizione provvisoria.
art. 2704 c.c.
Invocato per la certezza della data della scrittura privata, ma il relativo profilo è stato considerato non decisivo rispetto alla ratio della sentenza di merito.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La censura di decisione su questione d'ufficio senza previa interlocuzione è stata respinta perché la questione della prova era già stata dibattuta nei gradi di merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le doglianze sono state ricondotte, quanto ai motivi successivi al primo, a una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, inammissibile in cassazione.
d.l. 30 maggio 1991, n. 143, artt. 1 e 5, conv. con l. 5 luglio 1991, n. 197
Richiamati dal ricorrente in tema di tracciabilità dei finanziamenti, ma ritenuti non idonei a scalfire l'apprezzamento di fatto della CTR.
artt. 2727 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte ha escluso che le censure incidessero realmente su un errore di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici relativi a periodi d'imposta anteriori all'introduzione espressa del contraddittorio endoprocedimentale, la mancata previa interlocuzione non determina di per sé la nullità dell'atto, salvo specifica previsione normativa.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale e indiscriminato di contraddittorio endoprocedimentale; la sua omissione assume rilievo solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del fatto, riservata al giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'inidoneità della documentazione a provare l'effettiva provenienza delle somme e la tracciabilità dei trasferimenti, la critica che investa solo aspetti secondari del documento non coglie la ratio decidendi.
- La certezza della data di una scrittura privata può essere un elemento probatorio, ma non assume rilievo decisivo se il giudice di merito ha negato in radice la prova dell'effettivo trasferimento del denaro.
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