Sentenza del 30/10/2015 n. 22227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza della CTR del Veneto che aveva rigettato la revocazione proposta contro una precedente decisione relativa alla rettifica, ai fini INVIM, del valore di un terreno venduto alla società I.C.N. Essi sostenevano che un provvedimento di annullamento in autotutela dell'accertamento emesso nei confronti dell'acquirente, acquisito successivamente in copia conforme, fosse un documento decisivo e non producibile prima per causa di forza maggiore. Deducevano inoltre carenza di motivazione e violazione delle norme sulla revocazione, sostenendo che l'annullamento dell'accertamento confermasse il valore dichiarato nell'atto di vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il documento fosse già noto e valutato dalla CTR nel precedente giudizio di rinvio e che il suo mancato rilievo non dipendesse dalla produzione in copia semplice, bensì dalla ritenuta inidoneità del documento a dimostrare l'effettivo valore dell'immobile. Pertanto non ricorrevano i presupposti della revocazione straordinaria per documento decisivo non producibile. Inoltre, i ricorrenti non avevano provato né le specifiche richieste rivolte all'Ufficio né il comportamento ostativo che avrebbe impedito di ottenere tempestivamente la copia autentica. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti, anche perché l'Amministrazione avrebbe dovuto improntare il proprio comportamento ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con il contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
La norma riguarda i limiti al potere dell'Amministrazione di rettificare il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro; nella fase precedente la CTR aveva ritenuto che tale potere fosse stato esercitato illegittimamente, ma la relativa decisione era stata cassata con rinvio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64
Disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, consentendo l'impugnazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
Art. 395, n. 3, c.p.c.
Consente la revocazione quando, dopo la sentenza, viene rinvenuto un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. La Corte ha escluso l'applicabilità della norma perché il documento era già conosciuto e valutato dal giudice.
Art. 396, comma 1, c.p.c.
Riguarda i termini e le condizioni per proporre la revocazione delle sentenze; è stato invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso comunque la sussistenza del presupposto sostanziale della revocazione.
Art. 1306, comma 2, c.c.
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'estensione degli effetti favorevoli dell'accertamento definitivo effettuato nei confronti dell'acquirente, ma la censura non è stata accolta.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6
Riguarda la determinazione della base imponibile ai fini INVIM; i ricorrenti sostenevano che il valore definitivo dovesse coincidere con quello dichiarato nell'atto, ma la questione non ha potuto essere riesaminata tramite revocazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione. La Corte ha escluso entrambi i vizi denunciati.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Sancisce i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente. La Corte lo ha richiamato per evidenziare che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare tempestivamente il provvedimento di autotutela o estenderne gli effetti anche agli eredi, pur senza modificare l'esito processuale.
Massime di principio
- La revocazione per documento decisivo non è ammessa se il documento era già conosciuto dal giudice e il suo contenuto era stato esaminato, anche se successivamente viene prodotta una copia autentica.
- Non basta allegare che la controparte o l'Amministrazione non abbia collaborato nel rilascio di un documento: occorre dimostrare le richieste concretamente effettuate e il comportamento ostativo che ha impedito la produzione tempestiva.
- Un documento favorevole emesso in un procedimento riguardante un soggetto diverso non produce automaticamente effetti decisivi in un altro giudizio; il giudice deve valutarne pertinenza, contenuto e rilevanza rispetto alla specifica controversia.
- L'annullamento in autotutela di un accertamento nei confronti dell'acquirente può costituire un elemento probatorio utile per il venditore o per i suoi eredi, ma non determina necessariamente, da solo, l'obbligo di adottare lo stesso valore in un giudizio distinto.
- I principi di collaborazione e buona fede possono giustificare la compensazione delle spese o rilevare nella valutazione del comportamento amministrativo, ma non sostituiscono l'onere della parte di provare i presupposti processuali della revocazione.
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