Sentenza del 11/07/2019 n. 18605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato un interpello volto a ottenere la disapplicazione delle norme antielusive sul riporto delle perdite fiscali, nell'ambito di una complessa operazione di fusione e ristrutturazione aziendale. L'Agenzia delle Entrate aveva qualificato l'istanza come interpello ordinario ex articolo 11 della legge n. 212/2000 e ne aveva dichiarato l'inammissibilità. La società contestava tale qualificazione, sostenendo che si trattasse di un interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973, il cui diniego, secondo la disciplina applicabile anteriormente al 2015, era autonomamente e facoltativamente impugnabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata l'affermazione generale della CTR secondo cui ogni risposta negativa a un interpello sarebbe un atto non impugnabile. Ha precisato che, nel regime anteriore alla riforma del 2015, il diniego relativo a un interpello disapplicativo era autonomamente impugnabile, sebbene non obbligatoriamente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR del Piemonte, che dovrà verificare in concreto la natura dell'interpello, la rilevanza della tempestività della sua presentazione e il merito della richiesta. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Articolo 11 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Interpello ordinario e interpello disapplicativo
La risposta a un interpello ordinario, nel regime considerato, non era autonomamente impugnabile perché non incideva direttamente e immediatamente sulla posizione del contribuente. La qualificazione dell'istanza dipende però dalla sua effettiva finalità.
Articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973
Interpello disapplicativo
La disposizione consentiva al contribuente di chiedere la disapplicazione di norme antielusive quando, in presenza di condizioni oggettive, tali norme potevano produrre effetti penalizzanti non coerenti con la situazione concreta. Nel regime anteriore al 2015, il diniego era autonomamente e facoltativamente impugnabile.
Articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili nel processo tributario
La norma non poteva essere interpretata nel senso di escludere in via generale l'impugnabilità di ogni diniego di interpello. Occorreva distinguere tra interpello ordinario e interpello disapplicativo.
Articoli 84 e 172, comma 7, del DPR n. 917/1986 (TUIR)
Riporto delle perdite fiscali e operazioni di fusione
Le disposizioni perseguono finalità antielusive, contrastando il commercio delle perdite fiscali e l'utilizzo di operazioni societarie, come le fusioni, finalizzate prevalentemente ad aggirare i limiti al riporto delle perdite.
Massime di principio
- Per stabilire se una risposta dell'Amministrazione finanziaria sia impugnabile non è sufficiente il nome attribuito all'istanza dall'ufficio: occorre esaminare la sua finalità effettiva e il contenuto sostanziale.
- Nel regime anteriore alla riforma del 2015, il diniego di un interpello disapplicativo era autonomamente e facoltativamente impugnabile, mentre la risposta a un interpello ordinario non lo era.
- Un interpello che mira a neutralizzare l'applicazione di una norma antielusiva, come quelle sul riporto delle perdite nelle fusioni, conserva natura disapplicativa anche se per rispondere è necessario interpretare le norme fiscali coinvolte.
- Il giudice deve verificare concretamente la qualificazione dell'interpello, la tempestività della presentazione e la sussistenza dei presupposti sostanziali; tali questioni non possono essere risolte con un'esclusione generalizzata dell'impugnabilità.
- La disciplina introdotta dalla riforma del 2015 non può essere applicata retroattivamente a fatti e procedimenti anteriori alla sua entrata in vigore.
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