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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14873/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Campobasso che lo ha ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 648-bis c.p., di riciclaggio per avere sostituito o fatto sostituire i dati identificativi (targa e numero di telaio) di una macchina agricola provento di furto. Il ricorso denuncia: (1) violazione e falsa applicazione della legge penale perché, secondo il ricorrente, non vi erano elementi probatori che dimostrassero la sua consapevolezza della provenienza del mezzo da reato e anzi vi erano indizi che fosse lui stesso a sostituire i tratti identificativi; (2) vizio di motivazione per illogicità manifesta e mera apparenza, poiché la Corte non avrebbe fornito adeguati e razionali argomenti che comprovassero l'attività di sostituzione dei tratti identificativi imputata al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata prova della consapevolezza della provenienza del mezzo (la Corte di merito aveva adeguatamente motivato sulla difformità del mezzo rispetto ai documenti e sull'assenza di giustificazioni), ma ha invece censurato la sentenza in relazione alla qualificazione del fatto come riciclaggio: mancava qualsiasi riferimento probatorio che collegasse materialmente o moralmente il ricorrente all'operazione di alterazione dei dati identificativi. La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui per integrare l'art. 648-bis c.p. non basta il possesso di un bene riconducibile a delitto alterato per renderne difficile l'identificazione, occorre un quid pluris indicante la partecipazione dell'imputato all'alterazione (almeno in concorso). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio; se nella fase di rinvio non emergeranno elementi diversi dalla conduzione del mezzo e dalla parentela con il titolare dei dati identificativi, il fatto dovrà essere riqualificato in ricettazione e il trattamento sanzionatorio rideterminato.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    La norma reprime sia le attività materiali che trasformano o modificano il bene rendendo più difficile l'identificazione della sua provenienza, sia le attività giuridiche o documentali che comunque ostacolano la ricostruzione della provenienza delittuosa. Tuttavia, per l'integrazione del reato è richiesto, oltre al possesso o alla operazione di occultamento/alterazione, un elemento in più che indichi la partecipazione dell'imputato all'attività di 'riciclaggio' (ad esempio la sua collaborazione effettiva nella alterazione o nella dissimulazione), non bastando il mero possesso consapevole del bene alterato.

  • art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p. (violazione e falsa applicazione della legge penale)

    Fondamento formale per il motivo di ricorso che censura la errata applicazione della norma penale; la Corte ha valutato che il vizio relativo alla qualificazione del fatto come riciclaggio sia suscettibile di questo motivo.

  • art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. (vizio di motivazione per illogicità manifesta o mera apparenza)

    Fondamento formale per il motivo relativo alla insufficiente o illogica motivazione della Corte di merito; la Suprema Corte ha verificato la correttezza e la completezza della motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza e ha invece riscontrato carenza motivazionale rispetto all'attribuzione dell'operazione di alterazione al ricorrente.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) non è sufficiente il mero possesso di un bene di illecita provenienza alterato o la semplice consapevolezza della sua natura illecita: è necessario provare un quid pluris che colleghi l'imputato all'attività di alterazione o di dissimulazione del bene (azione materiale, istruzioni, concorso nell'operazione, beneficio concreto derivante dall'alterazione).
  • La sola condotta di condurre un mezzo difforme rispetto ai documenti e l'appartenenza del veicolo a un familiare non bastano di per sé a provare la partecipazione alla trasformazione identificativa; tali elementi possono supportare la prova di consapevolezza della provenienza, ma non suppliscono alla prova di un contributo causale all'alterazione.
  • Se nel processo non emergono elementi concreti che colleghino l'imputato all'operazione di 'taroccamento' (pagamenti, comunicazioni, testimoni, strumenti usati, istruzioni impartite), la qualificazione più corretta è la ricettazione e non il riciclaggio, con conseguente trattamento sanzionatorio meno grave.
  • In situazioni analoghe la Corte d'appello deve esplicitare e motivare distintamente: (a) gli elementi che comprovano la consapevolezza della provenienza illecita del bene; (b) gli elementi che dimostrano la partecipazione materiale o morale alla alterazione o dissimulazione della provenienza. Mancando (b), la fattispecie non può essere qualificata come riciclaggio.
  • Per costruire una difesa efficace in casi di imputazione per riciclaggio è strategico contestare la sussistenza del quid pluris: chiedere l'acquisizione di prove tecniche, documentazione sulle operazioni di modifica, accertamenti sulle responsabilità di terzi e verificare l'assenza di contatti o benefici riconducibili all'imputato.

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